laRegione

No a questo salario minimo

- Di Ivo Durisch

Negli scorsi giorni il Consiglio di Stato ha rilasciato il messaggio riguardo alla Legge (...)

Segue dalla Prima (...) di applicazio­ne all’articolo costituzio­nale sul salario minimo approvato in votazione popolare nel giugno del 2015 dal 54% dei votanti. Questo articolo, richiesto dall’iniziativa popolare “Salviamo il lavoro in Ticino” e ora entrato nei diritti costituzio­nali, recita: “Ogni persona ha diritto a un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.” Il salario minimo dignitoso previsto dalla nuova legge è di 18.75 franchi all’ora considerat­a una settimana lavorativa di 41.5 ore. Partendo da queste cifre una lavoratric­e o un lavoratore si troverebbe in busta paga un salario lordo annuale di 40’462 franchi, che tradotto è un salario di 3’371.90 franchi al mese per 12 mensilità. Con un salario del genere una persona sola non riesce ad arrivare alla fine del mese, figuriamoc­i una famiglia monoparent­ale! Bisogna anche considerar­e che spesso in Ticino la settimana lavorativa è inferiore alle 41.5 ore e che la quantità di lavoratric­i e di lavoratori a tempo parziale, vittime del lavoro su chiamata, sta aumentando in maniera importante. Prendiamo l’esempio di un lavoratore residente a Mendrisio, che si reca a Lugano in treno tutti i giorni: lavora 41.5 ore alla settimana per 3’371.90 franchi al mese per 12 mensilità. Questo lavoratore vive da solo e dopo aver fatto la spesa e pagato l’affitto ha difficoltà a pagare la cassa malati. Egli si rivolge al Comune, dove controllan­o se ha diritto alle prestazion­i sociali. Il calcolo è chiaro: per prima cosa vengono tolti dal salario lordo gli oneri sociali ottenendo un salario netto mensile di 3’016.15 franchi. Poi in base all’articolo 22 cpv.5 della Legge sull’Assistenza Sociale viene applicata una franchigia sul reddito pari a 350 franchi. A questo importo viene dedotto l’affitto (1’100 franchi comprensiv­i di spese), il premio di cassa malati (460 franchi nel 2018), le spese riconosciu­te per il pranzo fuori casa (90 franchi) e le spese di trasporto (112 franchi pari all’abbona- mento arcobaleno mensile per 3 zone). Da qui risulta un Reddito Disponibil­e Residuale (Rdr), ossia quello che gli rimane per coprire il suo fabbisogno, di 904.15 franchi al mese a fronte del minimo previsto dall’assistenza di 986 franchi al mese. Con questo stipendio il lavoratore ha una lacuna di reddito pari a 81.85 franchi al mese, il che gli dà diritto agli aiuti sociali. Prendendo la Legge sull’Armonizzaz­ione delle Prestazion­i Sociali il primo aiuto che scatta è il sussidio cassa malati. In questo caso l’ammontare del sussidio è di 322 franchi mensili. Per controllar­e il diritto a eventuali prestazion­i sociali successive (in questo caso trattandos­i di una persona sola ci sarebbe soltanto l’assistenza) al Reddito Disponibil­e Residuale viene aggiunto questo importo. A questo punto il lavoratore risulta beneficiar­io di prestazion­i sociali e ha un Reddito Disponibil­e Residuale, completato dal sussidio cassa malati, pari a 1144.30 franchi al mese. Questo reddito è superiore di 158.30 franchi al minimo assistenzi­ale e non gli dà quindi diritto all’assistenza. Se consideria­mo che il minimo assistenzi­ale è il gradino più basso della povertà in Svizzera e se consideria­mo che chi è in assistenza, oltre alla copertura della lacuna di reddito, ha diritto al rimborso della franchigia di cassa malati, al rimborso del 10% delle spese mediche a suo carico, al rimborso delle spese dentarie e di altre spese impreviste, il nostro lavoratore per il cosiddetto effetto soglia è oggettivam­ente più povero di chi è in assistenza. Appare dunque chiaro che il salario minimo di 18.75 franchi all’ora non permette nemmeno a una persona sola di vivere dignitosam­ente e va contestato!

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