Lia e albo, ricorso accolto
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Contestava l’obbligo di iscriversi all’albo introdotto dalla Lia, la Legge cantonale sulle imprese artigianali in vigore dallo scorso anno. Il Tribunale cantonale amministrativo le ha dato ragione. I giudici del Tram hanno accolto il ricorso di una ditta del Sopraceneri, attiva nel commercio di mobili e attrezzature per l’arredamento di case e uffici. Ma anche nella posa di rivestimenti di pavimenti e nell’esecuzione di opere di falegnameria: lavori, questi ultimi, per i quali l’azienda – con decisione presa nell’ottobre del 2016 dalla Commissione di vigilanza Lia – era stata assoggettata alla legge con conseguente obbligo di iscriversi all’albo delle imprese artigianali. Patrocinata dall’avvocato bellinzonese Paolo Tamagni, l’azienda era quindi insorta, impugnando davanti al Tram quanto statuito dalla Commissione. Stando alla ricorrente, l’obbligo di iscrizione costituiva un limite illecito al suo diritto di svolgere la propria attività economica. Non solo. Sostenendo che i lavori artigianali, per i quali la Commissione aveva decretato l’assoggettamento alla Lia, rappresentavano una percentuale alquanto esigua della cifra d’affari, l’azienda considerava sproporzionato il provvedimento dell’autorità di vigilanza sulle imprese artigianali. Di qui la richiesta al Tribunale amministrativo di cassare la decisione della Commissione.
‘Le restrizioni non si giustificano’
Così è stato. La decisione è stata annullata dai giudici. Il verdetto del Tram è datato 20 novembre ed è stato emesso a poco più di un anno dall’inoltro del ricorso. La materia è del resto complessa. “I prodotti e i servizi” offerti dalla ditta in questione nel settore della posa di pavimenti e della falegnameria, rileva fra l’altro il Tribunale cantonale amministrativo, “non implicano la necessità di tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti – quali segnatamente la salute, la sicurezza, l’ordine, la quiete o la moralità pubblici oppure la buona fede nei rapporti commerciali – che secondo il Tribunale federale giustificano la restrizione della libertà economica da parte del legislatore cantonale, o perlomeno non di certo con intensità tale da legittimare l’introduzione di un regime autorizzativo retto dalle restrittive condizioni d’iscrizione”. L’attività artigianale dell’azienda nell’ambito indicato “non è in effetti minimamente paragonabile – per quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da essa generati – ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla Lepicosc (la legge ticinese sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione, ndr) per i quali” l’alta Corte federale “ha ammesso la possibilità di introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso l’istituzione di un sistema autorizzativo a protezione del pubblico e dei committenti”. Nemmeno la tutela dei consumatori dalla difettosa esecuzione dei lavori commissionati costituisce nel caso concreto, annotano i giudici, un interesse sufficiente “a giustificare le restrizioni imposte dalla Lia”. Resterebbero a sostegno del provvedimento impugnato “dei motivi intesi a proteggere le imprese da una concorrenza ritenuta sconveniente, figurando questa tra le ragioni che il legislatore cantonale ha esplicitamente indicato per giustificare l’adozione della Lia”. Sennonché, osserva il Tram, “ciò costituisce un’illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può essere ammessa”. Ergo: “L’interesse pubblico che dovrebbe giustificare le restrizioni della libertà economica poste a carico della società insorgente appare alquanto carente”. Questi e altri i motivi per cui il Tram ha accolto il ricorso della ditta. Scrivono i magistrati: “La decisione della Commissione di vigilanza Lia che, accertando l’assoggettamento della ricorrente alla Lia, impone a quest’ultima l’iscrizione nell’albo delle imprese artigianali per le categorie di posatore di pavimenti e parquet e opere da falegname, è lesiva della libertà economica”. Annullata pertanto la decisione della Commissione. La sentenza del Tram è impugnabile al Tribunale federale. Si vedrà.