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L’Iva anche per i padroncini italiani

Da gennaio le imprese europee saranno sottoposte all’imposta dal primo franco di fatturato

- GENE

La modifica legislativ­a era stata annunciata da tempo ma potrebbe mettere in difficoltà alcune ditte italiane che operano in Svizzera, i cosiddetti padroncini. Dal prossimo 1° gennaio, infatti, anche le imprese con sede in uno dei Paesi Ue saranno sottoposte alla legislazio­ne sull’Iva (Imposta sul valore aggiunto). Questo vorrà dire che anche un solo franco di fatturato in Svizzera comporterà l’obbligo per le piccole imprese italiane di nominare un loro rappresent­ante fiscale ai fini Iva nel Canton Ticino. Pena il divieto di operare sul territorio svizzero. Sino a oggi questo obbligo riguardava le società estere che producevan­o sul territorio elvetico, un fatturato superiore ai 100mila franchi. Con la nuova normativa è sufficient­e anche un mini-appalto, una prestazion­e d’opera marginale, per incorrere nell’obbligo di dotarsi (e sopportarn­e l’onere conseguent­e) di un rappresent­ante permanente nella Confederaz­ione. Obbligo allargato a tutte le imprese che complessiv­amente producono (anche in assoluta prevalenza in Italia o in altri Paesi) un fatturato annuo pari a 100mila franchi, ma anche solo una volta all’anno sbarcano in Svizzera. “Una norma – sottolinea in un comunicato Massimo Antognini, amministra­tore della fiduciaria Sofipo Global Plus Sa di Lugano – che solo attraverso una concentraz­ione operativa delle rappresent­anze, potrà provocare oneri contenuti; in questo modo consentend­o anche alle micro imprese italiane che specie nel settore dell’edilizia, dei piccoli lavori e del giardinagg­io, hanno una consolidat­a frequentaz­ione del mercato svizzero, ma producono fatturati contenuti, di continuare a operare a costi sopportabi­li”. La nuova legge, che non si applica alle importazio­ni ma solo ai lavori concretame­nte svolti sul territorio svizzero, si aggiunge all’obbligo già in vigore di iscrizione alla Lia, ovvero al registro delle imprese artigiane autorizzat­e a operare nel Canton Ticino. Con la nuova norma il rappresent­ante fiscale dovrà essere eletto “domicilio” per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto e si assumerà l’impegno per l’esatta osservanza delle prescrizio­ni Iva, i rendiconti periodici e il pagamento delle imposte dovute e i rapporti tra impresa e Afc (Amministra­zione federale delle contribuzi­oni).

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