L’Iva anche per i padroncini italiani
Da gennaio le imprese europee saranno sottoposte all’imposta dal primo franco di fatturato
La modifica legislativa era stata annunciata da tempo ma potrebbe mettere in difficoltà alcune ditte italiane che operano in Svizzera, i cosiddetti padroncini. Dal prossimo 1° gennaio, infatti, anche le imprese con sede in uno dei Paesi Ue saranno sottoposte alla legislazione sull’Iva (Imposta sul valore aggiunto). Questo vorrà dire che anche un solo franco di fatturato in Svizzera comporterà l’obbligo per le piccole imprese italiane di nominare un loro rappresentante fiscale ai fini Iva nel Canton Ticino. Pena il divieto di operare sul territorio svizzero. Sino a oggi questo obbligo riguardava le società estere che producevano sul territorio elvetico, un fatturato superiore ai 100mila franchi. Con la nuova normativa è sufficiente anche un mini-appalto, una prestazione d’opera marginale, per incorrere nell’obbligo di dotarsi (e sopportarne l’onere conseguente) di un rappresentante permanente nella Confederazione. Obbligo allargato a tutte le imprese che complessivamente producono (anche in assoluta prevalenza in Italia o in altri Paesi) un fatturato annuo pari a 100mila franchi, ma anche solo una volta all’anno sbarcano in Svizzera. “Una norma – sottolinea in un comunicato Massimo Antognini, amministratore della fiduciaria Sofipo Global Plus Sa di Lugano – che solo attraverso una concentrazione operativa delle rappresentanze, potrà provocare oneri contenuti; in questo modo consentendo anche alle micro imprese italiane che specie nel settore dell’edilizia, dei piccoli lavori e del giardinaggio, hanno una consolidata frequentazione del mercato svizzero, ma producono fatturati contenuti, di continuare a operare a costi sopportabili”. La nuova legge, che non si applica alle importazioni ma solo ai lavori concretamente svolti sul territorio svizzero, si aggiunge all’obbligo già in vigore di iscrizione alla Lia, ovvero al registro delle imprese artigiane autorizzate a operare nel Canton Ticino. Con la nuova norma il rappresentante fiscale dovrà essere eletto “domicilio” per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto e si assumerà l’impegno per l’esatta osservanza delle prescrizioni Iva, i rendiconti periodici e il pagamento delle imposte dovute e i rapporti tra impresa e Afc (Amministrazione federale delle contribuzioni).