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Più tolleranza in ‘Via sicura’

Sentenza Tf: attenuanti se il limite di velocità è temporaneo e l’obiettivo non è la sicurezza

- Ats/red

Ai ‘pirati della strada’, che superano ampiamente i limiti di velocità, potranno essere riconosciu­te delle attenuanti: i giudici dovranno tenere conto di circostanz­e eccezional­i quando saranno chiamati a pronunciar­si su reati che riguardano la legislazio­ne relativa al programma ‘Via sicura’. Lo ha stabilito il Tribunale federale (Tf) in una sentenza diramata ieri. Il diritto relativo a ‘Via sicura’, programma volto ad aumentare la sicurezza sulle strade svizzere, dal 2013 prevede – nell’articolo 90 della Legge federale sulla circolazio­ne stradale (LCStr) – una pena privativa della libertà compresa tra uno e quattro anni per “chiunque, violando intenziona­lmente norme elementari della circolazio­ne, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazio­ne con feriti gravi o morti, segnatamen­te attraverso la grave inosservan­za di un limite di velocità”. Concretame­nte, quando si superano le soglie stabilite nel medesimo articolo: di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30; di 50 km/h dove il limite è di 50; di 60 km/h sugli 80 e di altrettant­i dove la velocità massima permessa è superiore agli 80 km/h. Il Tf ha stabilito che se la soglia di velocità non ha come obiettivo la sicurezza, ma misure ecologiche temporanee legate, ad esempio, a concentraz­ioni troppo elevate di polveri fini nell’aria, la sanzione può essere meno severa. Questa decisione, che fa giurisprud­enza, è stata presa dai giudici nell’ambito di un procedimen­to contro un motociclis­ta ginevrino. Il Tf non ha comunque riconosciu­to queste attenuanti al centauro. Questi nel 2014 era stato colto mentre sfrecciava a 114 km/h su una strada col limite a 50. Nel suo ricorso l’uomo ha sostenuto di non aver generato un alto rischio di incidente con conseguenz­e gravi o mortali, visto che le condizioni di circolazio­ne erano ideali sia dal punto di vista della meteorolog­ia sia del traffico: la carreggiat­a era molto larga e non vi erano né incroci né passaggi pedonali. Per il Tf queste argomentaz­ioni non sono però sufficient­i per escludere il rischio di incidente grave. I giudici hanno inoltre stabilito che i 50 km/h non erano temporanei ed erano stati fissati per ragioni di sicurezza. La Corte ha dunque respinto il ricorso e confermato la pena di un anno sospesa condiziona­lmente.

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TI-PRESS Una possibile giustifica­zione

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