Più tolleranza in ‘Via sicura’
Sentenza Tf: attenuanti se il limite di velocità è temporaneo e l’obiettivo non è la sicurezza
Ai ‘pirati della strada’, che superano ampiamente i limiti di velocità, potranno essere riconosciute delle attenuanti: i giudici dovranno tenere conto di circostanze eccezionali quando saranno chiamati a pronunciarsi su reati che riguardano la legislazione relativa al programma ‘Via sicura’. Lo ha stabilito il Tribunale federale (Tf) in una sentenza diramata ieri. Il diritto relativo a ‘Via sicura’, programma volto ad aumentare la sicurezza sulle strade svizzere, dal 2013 prevede – nell’articolo 90 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) – una pena privativa della libertà compresa tra uno e quattro anni per “chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità”. Concretamente, quando si superano le soglie stabilite nel medesimo articolo: di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30; di 50 km/h dove il limite è di 50; di 60 km/h sugli 80 e di altrettanti dove la velocità massima permessa è superiore agli 80 km/h. Il Tf ha stabilito che se la soglia di velocità non ha come obiettivo la sicurezza, ma misure ecologiche temporanee legate, ad esempio, a concentrazioni troppo elevate di polveri fini nell’aria, la sanzione può essere meno severa. Questa decisione, che fa giurisprudenza, è stata presa dai giudici nell’ambito di un procedimento contro un motociclista ginevrino. Il Tf non ha comunque riconosciuto queste attenuanti al centauro. Questi nel 2014 era stato colto mentre sfrecciava a 114 km/h su una strada col limite a 50. Nel suo ricorso l’uomo ha sostenuto di non aver generato un alto rischio di incidente con conseguenze gravi o mortali, visto che le condizioni di circolazione erano ideali sia dal punto di vista della meteorologia sia del traffico: la carreggiata era molto larga e non vi erano né incroci né passaggi pedonali. Per il Tf queste argomentazioni non sono però sufficienti per escludere il rischio di incidente grave. I giudici hanno inoltre stabilito che i 50 km/h non erano temporanei ed erano stati fissati per ragioni di sicurezza. La Corte ha dunque respinto il ricorso e confermato la pena di un anno sospesa condizionalmente.