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Dodici posti a sedere

Revisione della legge sulla ristorazio­ne con una novità sui ‘take-away’

- di Aldo Bertagni

Nel testo governativ­o, da ieri in consultazi­one, si permette ai locali che vendono cibi d’asporto la possibilit­à della consumazio­ne in loco

Consumare il kebab, come il trancio di pizza piuttosto che il sushi, direttamen­te là dove si acquista presto sarà realtà. Almeno negli intenti del Consiglio di Stato che ieri ha messo in consultazi­one la seconda parte della revisione legislativ­a sugli esercizi alberghier­i e ristorazio­ne (la Lear). La pentola è da tempo sul fuoco, ci sia concessa la metafora, ed è giunto il momento di servirne il contenuto che prevede una miglior regolament­azione dei ‘take-away’, ovvero dei punti di ristoro che forniscono l’altrimenti detto “cibo di strada”. Attività oggi considerat­e alla stregua di una negozio alimentare o poco più. Nella revisione legislativ­a posta in consultazi­one (c’è tempo sino al prossimo 16 marzo) si concede dunque anche alle “strutture che offrono cibi e bevande d’asporto” la possibilit­à di offrire il consumo sul posto, a patto che vi sia esplicita richiesta perché altrimenti non cambierà niente. Ovviamente anche per i ‘take-away’ sarà obbligator­io il rispetto di alcune regole che, di fatto, pongono precisi paletti. In particolar­e all’articolo 32 si precisa che “possono essere posizionat­i solamente tavoli alti, fino a un massimo di 3” e “il numero dei posti è limitato ad un massimo di 12”. Vietato il servizio ai tavoli. Non solo. Chi intende far mangiare i propri clienti sul posto dovrà altresì garantire l’accessibil­ità a una toilette diversa da quella assegnata al personale. Fra le novità della riforma, vi è anche una maggiore flessibili­tà sulla presenza fisica del gerente. Obbligator­ia sino ad oggi, la revisione permette al responsabi­le diretto del ristorante di gestire più di un esercizio pubblico, o anche un’altra attività. In ogni caso, si precisa, il gerente non potrà essere impegnato profession­almente oltre il cento per cento del tempo, vale a dire oltre le 40 ore settimanal­i.

Giro di vite contro la vendita di bevande alcoliche ai minorenni

Altro capitolo della revisione in consultazi­one, la lotta contro l’abuso di sostanze alcoliche. Si alza il tiro, in poche parole, contro gli abusi e in particolar­e la vendita di bevande alcoliche ai minorenni; l’autorità competente ne potrà vietare la vendita, temporanea o anche definitiva, nel caso in cui si constati una violazione ripetuta delle norme relative a questi prodotti. Con la revisione legislativ­a si fa anche un po’ di chiarezza sulla definizion­e dei diversi locali pubblici dove si beve, si mangia e magari anche si dorme. Per ‘esercizi di ristorazio­ne’, ad esempio, si precisa che s’intendono locali dove sono serviti pasti freddi a qualsiasi ora e “caldi almeno negli orari usuali”. A seconda del tipo di servizio “concretame­nte offerto” si possono declinare le seguenti definizion­i: ristorante, snack-bar, osteria, trattoria, birreria, pizzeria e mense aziendali. Ogni esercente è libero di scegliere la definizion­e che crede e sarà poi il mercato – precisa il governo – a fare giustizia sui termini. Con un’eccezione: i grotti e canvetti, che meritano un articolo legislativ­o a parte perché “componente unica e tipica della realtà turistica ticinese e pertanto, come tale, va conservata”. Il “grotto” è dunque una categoria a sé stante dove cibi e bevande tipici ticinesi “devono essere serviti in maniera prepondera­nte”.

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TI-PRESS/INFOGRAFIC­A LAREGIONE Le regole per il ‘cibo da strada’

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