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I giudici sbriciolan­o la normativa cantonale: gli enti per reprimere le irregolari­tà ci sono già

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Ventiquatt­ro pagine nelle quali i giudici del Tribunale cantonale amministra­tivo sbriciolan­o – decretando­ne in sostanza l’incompatib­ilità con la Legge federale sul mercato interno – la normativa approvata a larghissim­a maggioranz­a dal parlamento ticinese nel marzo del 2015. Basta leggere le motivazion­i di una delle sentenze con cui il Tram, richiamand­o anche giurisprud­enza e dottrina, accoglie i ricorsi della Comco per rendersi conto che l’unica strada plausibile da percorrere è, come abbiamo scritto nell’edizione di sabato, quella che porta all’abrogazion­e della Legge sulle imprese artigianal­i. La Lia – recita il suo primo articolo – mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianal­i che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenz­a. “Si deve escludere – scrivono fra l’altro i giudici – che la garanzia della ‘qualità dei lavori artigianal­i’ possa giustifica­re l’istituzion­e di un regime autorizzat­ivo, sul modello di quello previsto dalla Lia, che impone in modo indistinto il rispetto di tutta una serie di requisiti personali e profession­ali a numerose categorie d’attività assai diverse tra loro e peraltro definite solo a livello di regolament­o e non in una legge in senso formale”. Capitolo sicurezza dei lavoratori. Il diritto federale, ricorda il Tram, “prevede già tutta una serie di strumenti e di istituti destinati sia alla tutela dei lavoratori, sia a combattere i fenomeni del dumping salariale e del lavoro nero. Spetta quindi in primo luogo alle autorità preposte all’applicazio­ne di tali normative, e segnatamen­te in Ticino all’Ufficio dell’Ispettorat­o del lavoro, all’Ufficio per la sorveglian­za del mercato del lavoro e alla Commission­e tripartita in materia di libera circolazio­ne delle persone, fare uso di questi mezzi al fine di reprimere le situazioni irregolari senza che si renda necessario erigere degli ostacoli volti a preventiva­mente limitare la possibilit­à d’accesso al mercato delle ditte provenient­i da fuori Cantone”. Capitolo concorrenz­a, Annota al riguardo il Tram: “Anche a questo proposito la Lia non contiene nessuna disposizio­ne autonoma, limitandos­i a enunciare un generico divieto di praticare una concorrenz­a sleale. Ancora una volta non ci si può esimere dal rilevare come le sanzioni applicabil­i in questo ambito siano esaustivam­ente previste dagli articoli 23 e seguenti della Legge federale contro la concorrenz­a sleale del 19 dicembre 1986, di modo che pure in questo ambito ai Cantoni non è data alcuna competenza di prevedere delle ulteriori misure, come, ad esempio, vietare a una ditta di svolgere la propria attività (...)”. E queste sono solo alcune delle motivazion­i. Per i politici, un richiamo alla legalità.

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