I giudici sbriciolano la normativa cantonale: gli enti per reprimere le irregolarità ci sono già
Ventiquattro pagine nelle quali i giudici del Tribunale cantonale amministrativo sbriciolano – decretandone in sostanza l’incompatibilità con la Legge federale sul mercato interno – la normativa approvata a larghissima maggioranza dal parlamento ticinese nel marzo del 2015. Basta leggere le motivazioni di una delle sentenze con cui il Tram, richiamando anche giurisprudenza e dottrina, accoglie i ricorsi della Comco per rendersi conto che l’unica strada plausibile da percorrere è, come abbiamo scritto nell’edizione di sabato, quella che porta all’abrogazione della Legge sulle imprese artigianali. La Lia – recita il suo primo articolo – mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza. “Si deve escludere – scrivono fra l’altro i giudici – che la garanzia della ‘qualità dei lavori artigianali’ possa giustificare l’istituzione di un regime autorizzativo, sul modello di quello previsto dalla Lia, che impone in modo indistinto il rispetto di tutta una serie di requisiti personali e professionali a numerose categorie d’attività assai diverse tra loro e peraltro definite solo a livello di regolamento e non in una legge in senso formale”. Capitolo sicurezza dei lavoratori. Il diritto federale, ricorda il Tram, “prevede già tutta una serie di strumenti e di istituti destinati sia alla tutela dei lavoratori, sia a combattere i fenomeni del dumping salariale e del lavoro nero. Spetta quindi in primo luogo alle autorità preposte all’applicazione di tali normative, e segnatamente in Ticino all’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, fare uso di questi mezzi al fine di reprimere le situazioni irregolari senza che si renda necessario erigere degli ostacoli volti a preventivamente limitare la possibilità d’accesso al mercato delle ditte provenienti da fuori Cantone”. Capitolo concorrenza, Annota al riguardo il Tram: “Anche a questo proposito la Lia non contiene nessuna disposizione autonoma, limitandosi a enunciare un generico divieto di praticare una concorrenza sleale. Ancora una volta non ci si può esimere dal rilevare come le sanzioni applicabili in questo ambito siano esaustivamente previste dagli articoli 23 e seguenti della Legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986, di modo che pure in questo ambito ai Cantoni non è data alcuna competenza di prevedere delle ulteriori misure, come, ad esempio, vietare a una ditta di svolgere la propria attività (...)”. E queste sono solo alcune delle motivazioni. Per i politici, un richiamo alla legalità.