‘Inammissibile’ il ricorso Merlo al Tf
Ricorso respinto perché “inammissibile”; non tocca al Tribunale federale (Tf) ma casomai al Tram esprimersi sulla validità o meno della decisione parlamentare che, in qualità di prima istanza, ha respinto il primo ricorso di Tamara Merlo, deputata dei Verdi, che proponeva di ricontare i voti dell’iniziativa popolare “Per una maggiore protezione giuridica degli animali” bocciata il 12 febbraio 2017 per soli 35 voti su 95’951 (47’993 i contrari, 47’958 i favorevoli). Il Gran Consiglio aveva respinto il ricorso confermando dunque l’esito della votazione. La deputata dei Verdi si è rivolta al Tribunale federale impugnando la decisione parlamentare con un secondo ricorso in materia di diritto pubblico dove si chiedeva di annullare quanto varato dal parlamento e ordinare di conseguenza il riconteggio delle schede di voto, nonché il riesame delle schede considerate nulle (erano state 198). Merlo giustificava il proprio ricorso al Tf citando la legge ticinese sull’esercizio dei diritti politici (Ledp) e “richiama poi, a torto, l’articolo 82” scrive il Tf nella decisione pubblicata ieri. “È infatti manifesto – aggiungono i giudici di Losanna – che non si è in presenza di un ricorso contro una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico ai sensi di tale norma, ma concernente il diritto di voto dei cittadini”. Non solo. Stando alla legge ticinese, sui ricorsi di questo tipo (votazioni ed elezioni) la decisione del Gran Consiglio “non è impugnabile”. Va però aggiunto che in Ticino si considera oggi questa impostazione “insoddisfacente” e il governo ha già pubblicato un’ipotesi di riforma dove si considera anche il Tf. Nell’attesa, l’ultimo verdetto spetta al Tram.