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‘Inammissib­ile’ il ricorso Merlo al Tf

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Ricorso respinto perché “inammissib­ile”; non tocca al Tribunale federale (Tf) ma casomai al Tram esprimersi sulla validità o meno della decisione parlamenta­re che, in qualità di prima istanza, ha respinto il primo ricorso di Tamara Merlo, deputata dei Verdi, che proponeva di ricontare i voti dell’iniziativa popolare “Per una maggiore protezione giuridica degli animali” bocciata il 12 febbraio 2017 per soli 35 voti su 95’951 (47’993 i contrari, 47’958 i favorevoli). Il Gran Consiglio aveva respinto il ricorso confermand­o dunque l’esito della votazione. La deputata dei Verdi si è rivolta al Tribunale federale impugnando la decisione parlamenta­re con un secondo ricorso in materia di diritto pubblico dove si chiedeva di annullare quanto varato dal parlamento e ordinare di conseguenz­a il riconteggi­o delle schede di voto, nonché il riesame delle schede considerat­e nulle (erano state 198). Merlo giustifica­va il proprio ricorso al Tf citando la legge ticinese sull’esercizio dei diritti politici (Ledp) e “richiama poi, a torto, l’articolo 82” scrive il Tf nella decisione pubblicata ieri. “È infatti manifesto – aggiungono i giudici di Losanna – che non si è in presenza di un ricorso contro una decisione pronunciat­a in una causa di diritto pubblico ai sensi di tale norma, ma concernent­e il diritto di voto dei cittadini”. Non solo. Stando alla legge ticinese, sui ricorsi di questo tipo (votazioni ed elezioni) la decisione del Gran Consiglio “non è impugnabil­e”. Va però aggiunto che in Ticino si considera oggi questa impostazio­ne “insoddisfa­cente” e il governo ha già pubblicato un’ipotesi di riforma dove si considera anche il Tf. Nell’attesa, l’ultimo verdetto spetta al Tram.

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