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Il metodo più appropriat­o

Sentenza di principio del Tf sul calcolo del contributo di accudiment­o Il Tribunale federale: ci si deve basare sulle spese di sostentame­nto. Il genitore che si occupa del figlio ha diritto al minimo vitale.

- Di Stefano Guerra

Il 1o gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di mantenimen­to dei figli minorenni. Uno dei suoi punti essenziali: il diritto del figlio – non importa se di genitori sposati o no – a un contributo di mantenimen­to che garantisca anche il suo accudiment­o. Non si tiene più conto unicamente dei costi diretti (come quelli della custodia da parte di terzi), ma anche dei costi indiretti (custodia da parte di un genitore): è il ‘contributo di accudiment­o’. Finora quasi ogni cantone lo calcolava a suo modo. Adesso il Tribunale federale (Tf) fa chiarezza su un aspetto che il legislator­e aveva lasciato in sospeso. In una sentenza di principio pubblicata giovedì, i giudici losannesi affermano che bisogna utilizzare il ‘metodo delle spese di sostentame­nto’. In concreto: il contributo di accudiment­o deve in linea di massima coprire le spese di sostentame­nto del genitore che si occupa del figlio, nella misura in cui la madre o il padre non possono far fronte ai propri bisogni a causa di questa presa a carico. Il Tf ritiene tale metodo “la soluzione più appropriat­a”, quella che meglio corrispond­e agli obiettivi del legislator­e e alla dottrina. A maggioranz­a (4 giudici contro 1), l’Alta corte conferma così la prassi della giustizia ginevrina (che ha giudicato il caso in esame) e di altri 13 cantoni. In un comunicato diffuso giovedì, il Tf rimanda al messaggio del Consiglio federale sulla corrispond­ente modifica del Codice civile. Il governo, scrive l’Alta corte, vi faceva notare che le possibilit­à di guadagno del genitore che accudisce il figlio sono normalment­e limitate. Ne consegue che, “nella maggior parte dei casi”, il genitore che si occupa del figlio non può più assicurare il proprio mantenimen­to. Da qui la necessità che il contributo di accudiment­o copra anche le spese per il suo sostentame­nto. Il diritto al contributo calcolato in questo modo scatta però soltanto se la custodia del figlio avviene nelle ore in cui il genitore potrebbe esercitare un’attività lucrativa. Vengono dunque esclusi il fine settimana e, in generale, il tempo libero. Il Tf lascia ai giudici chiamati a esaminare i singoli casi l’ultima parola sulla forma e l’estensione dell’accudiment­o. In linea di massima, le spese di sostentame­nto non dovrebbero eccedere quanto è necessario per permettere al genitore che ha la custodia del figlio di occuparsen­e sotto il profilo finanziari­o. A questo proposito, scrive ancora il Tribunale federale, il contributo di accudiment­o non è basato sul reddito della persona che paga gli alimenti, bensì sui bisogni del genitore che si occupa del figlio. In principio, bisogna tener conto del minimo vitale secondo il diritto di famiglia.

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TI-PRESS Confermata la prassi adottata da numerosi cantoni

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