laRegione

I costi per l’accesso alla giustizia

- Di Luca Maghetti

Con l’introduzio­ne, nel 2011, del Codice di procedura civile federale si sono uniformate le prassi cantonali per quanto riguarda il gratuito patrocinio e le conseguenz­e in caso di perdita di una causa giudiziari­a civile. In breve, in presenza di determinat­i elementi di reddito basso o medio-basso, la persona ha diritto al gratuito patrocinio da parte dello Stato, ma se soccombe in una causa giudiziari­a, ella deve sopportare l’indennità cosiddetta “per ripetibili” a favore della contropart­e, vale a dire deve pagare una parte, talvolta consistent­e, delle spese di avvocato sostenute dalla parte che ha vinto la causa. Capite che il gratuito patrocinio in questi termini, rispetto alla soluzione che era adottata precedente­mente dal Codice di procedura civile ticinese – che giustament­e copriva anche l’indennità per ripetibili alla contropart­e – rischia di costituire un ostacolo all’accesso al diritto da parti delle classi meno agiate. Questo aspetto limitante può determinar­e, vi garantisco, effetti anche drammatici. Apparentem­ente la regola sancita dal Codice di procedura civile federale non ammette eccezioni. Speriamo che la giurisprud­enza, segnatamen­te quella ticinese, riesca presto a raddrizzar­e questa norma gravemente ingiusta. In effetti, già il gratuito patrocinio viene negato in liti il cui esito appare molto verosimilm­ente negativo per la parte richiedent­e. È quindi oltremodo iniquo che per cause il cui esito è aperto, la parte “povera” debba poi pagare le spese legali di contropart­e in caso di vittoria di quest’ultima. Senza una puntuale marcia indietro da parte del legislator­e (...)

Segue da pagina 19 (...) federale, o magari anche un correttivo da parte del legislator­e cantonale (perché no?), risulta evidente a tutti che questa grossa limitazion­e finanziari­a viene a snaturare l’istituto del gratuito patrocinio e costituisc­e una vera e propria violazione dei principi costituzio­nali di accesso alla giustizia anche per i ceti meno abbienti. Tale norma rischia in effetti di dissuadere eccessivam­ente le persone indigenti dal far valere le proprie ragioni in giudizio e ciò in una società dove l’etica nei pagamenti ed una certa coesione sociale sono venute a mancare. È quindi necessaria­mente aumentata la conflittua­lità, anche per via di una certa crisi che, innegabilm­ente, serpeggia nel nostro cantone. So che il Cantone, alle prese con desideri di risparmi anche drastici nel settore della giustizia, ritiene che la stessa, in senso lato, costi troppo. Tutti si ricordano gli intendimen­ti, fortunatam­ente cassati dall’Autorità superiore, del giudice Villa che, in maniera del tutto arbitraria, tagliava note profession­ali di difensori d’ufficio in procedimen­ti penali, ritenendol­e sempliceme­nte esagerate per rapporto alla cifra esposta, indipenden­temente dal lavoro concretame­nte svolto. Non dobbiamo però farci prendere da tendenze giustizial­iste. Dobbiamo per contro ritrovare quell’equilibrio che, guarda caso, regnava con il vecchio Codice di procedura civile ticinese. Solo così, in questo periodo storico relativame­nte difficile, potremo davvero garantire più giustizia, come dev’essere, e non meno giustizia, come purtroppo negli effetti ha provocato la nuova legislazio­ne federale, introdotta nel 2011.

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