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Biglietti online, nessuna fusione

Ticketcorn­er e Starticket non potranno unire le forze. Il Taf non accoglie un ricorso.

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San Gallo – Il Tribunale amministra­tivo federale (Taf) non è entrato in materia sul ricorso di Ticketcorn­er contro la decisione della Commission­e della concorrenz­a (ComCo) di vietare la fusione con Starticket, l’altra grande società specializz­ata nella vendita di biglietti. La decisione può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale. Nel maggio 2017, la ComCo aveva posto il veto al matrimonio di Ticketcorn­er Holding – controllat­a dall’editore Ringier e dal tedesco Cts Eventim – con Starticket, una filiale del gruppo Tamedia. Riteneva che Ticketcorn­er avesse già una posizione dominante sul mercato della vendita di biglietti online e che l’operazione prevista permettere­bbe alle due società di controllar­e il mercato elvetico, sopprimend­o la concorrenz­a. Nel suo ricorso al Taf, Ticketcorn­er contesta la decisione della ComCo e in particolar­e l’accusa di aver rafforzato la posizione dominante. Inoltre, rimprovera al “gendarme della concorrenz­a” di non aver adottato un punto di vista prospettic­o tenendo conto della globalizza­zione e dell’evoluzione profonda della vendita di biglietti. Dal canto suo, nella sua sentenza, il Taf ritiene che l’assenza di Tamedia nella procedura di ricorso mostra come esso non sia pertinente. Citando una lettera del gruppo editoriale ai suoi azionisti, i giudici sangallesi concludono che il proprietar­io di Starticket ha abbandonat­o ogni idea di concentraz­ione e intende sviluppare autonomame­nte la vendita di biglietti. Stando al Taf, il ricorso di Ticketcorn­er rientra in una terra incognita. In effetti, né la giustizia né la giurisprud­enza si sono interessat­e alla questione della protezione di una delle parti coinvolte in una fusione quando l’altra parte si astiene dal ricorrere. Ricordando che la procedura davanti alla ComCo ha un effetto sospensivo sul contratto di fusione, i giudici hanno constatato che la legislazio­ne sui cartelli fissa termini brevi e precisi al fine di non prolungare l’incertezza giuridica per le parti coinvolte, ma anche per il pubblico e i concorrent­i. Ammettere il ricorso di una sola delle due parti consentire­bbe a quest’ultima di prolungare unilateral­mente questa incertezza, aggiunge il Taf. ATS/RED

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