Accordo sulle rendite Avs ai kosovari all’estero
Si fanno passi avanti per garantire il versamento delle rendite Avs ai cittadini kosovari residenti all’estero. Ieri è in fatti stata firmata a Pristina la convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo. Il documento avvicina i due Paesi al coordinamento delle assicurazioni sociali. La convenzione è stata siglata dall’ambasciatore svizzero Jean-Hubert Lebet e dal ministro degli affari sociali kosovaro Skender Reçica, ha indicato ieri in un comunicato l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Per l’entrata in vigore è ancora necessaria l’approvazione dei Parlamenti dei due Stati. La convenzione corrisponde ad altre concluse dalla Svizzera e agli standard internazionali. Coordina in particolare la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Stati contraenti (ovvero Avs e Ai in Svizzera), al fine di evitare che i cittadini di un Paese vengano penalizzati o discriminati rispetto a quelli dell’altro. In questo modo verrà garantito in particolare il versamento delle rendite ai cittadini del Kosovo residenti all’estero. Vi sarà anche una clausola di assistenza reciproca nella lotta agli abusi assicurativi. La questione trattata dalla convenzione ha creato diverse polemiche in passato per il fatto che i kosovari che lasciano la Svizzera non possono percepire la rendita Avs o Ai, dovendosi limitare al rimborso delle quote pagate. Questo perché dal 2010 la convenzione conclusa a suo tempo con la Jugoslavia non viene più applicata al Kosovo, unico Stato successore con cui la Svizzera non intrattiene relazioni in questa materia. Ora la situazione sta mutando poiché “il Kosovo ha notevolmente sviluppato la sua legislazione in materia di assicurazioni sociali e ha allestito l’infrastruttura necessaria”, si legge nella nota. Il Dipartimento federale dell’interno dovrà ora elaborare un messaggio destinato al Parlamento. A partire dall’entrata in vigore, i cittadini kosovari in età di pensionamento che non avranno richiesto il rimborso dei contributi potranno domandare il versamento della rendita all’estero, ma non potranno far valere retroattivamente diritti per il periodo precedente all’applicazione. ATS