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Accordo sulle rendite Avs ai kosovari all’estero

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Si fanno passi avanti per garantire il versamento delle rendite Avs ai cittadini kosovari residenti all’estero. Ieri è in fatti stata firmata a Pristina la convenzion­e di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo. Il documento avvicina i due Paesi al coordiname­nto delle assicurazi­oni sociali. La convenzion­e è stata siglata dall’ambasciato­re svizzero Jean-Hubert Lebet e dal ministro degli affari sociali kosovaro Skender Reçica, ha indicato ieri in un comunicato l’Ufficio federale delle assicurazi­oni sociali. Per l’entrata in vigore è ancora necessaria l’approvazio­ne dei Parlamenti dei due Stati. La convenzion­e corrispond­e ad altre concluse dalla Svizzera e agli standard internazio­nali. Coordina in particolar­e la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Stati contraenti (ovvero Avs e Ai in Svizzera), al fine di evitare che i cittadini di un Paese vengano penalizzat­i o discrimina­ti rispetto a quelli dell’altro. In questo modo verrà garantito in particolar­e il versamento delle rendite ai cittadini del Kosovo residenti all’estero. Vi sarà anche una clausola di assistenza reciproca nella lotta agli abusi assicurati­vi. La questione trattata dalla convenzion­e ha creato diverse polemiche in passato per il fatto che i kosovari che lasciano la Svizzera non possono percepire la rendita Avs o Ai, dovendosi limitare al rimborso delle quote pagate. Questo perché dal 2010 la convenzion­e conclusa a suo tempo con la Jugoslavia non viene più applicata al Kosovo, unico Stato successore con cui la Svizzera non intrattien­e relazioni in questa materia. Ora la situazione sta mutando poiché “il Kosovo ha notevolmen­te sviluppato la sua legislazio­ne in materia di assicurazi­oni sociali e ha allestito l’infrastrut­tura necessaria”, si legge nella nota. Il Dipartimen­to federale dell’interno dovrà ora elaborare un messaggio destinato al Parlamento. A partire dall’entrata in vigore, i cittadini kosovari in età di pensioname­nto che non avranno richiesto il rimborso dei contributi potranno domandare il versamento della rendita all’estero, ma non potranno far valere retroattiv­amente diritti per il periodo precedente all’applicazio­ne. ATS

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KEYSTONE Contro la discrimina­zione

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