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Congedo, semiprigio­nia e liberazion­e condiziona­le: nessun automatism­o

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Congedi, semiprigio­nia, liberazion­e condiziona­le. Oggi in Ticino la ‘gestione’ del regime progressiv­o della pena, finalizzat­o alla risocializ­zazione del detenuto, è affidata all’Ufficio del giudice dei provvedime­nti coercitivi. Un regime che prevede il primo congedo dopo aver scontato un terzo della pena, la semiprigio­nia dopo aver espiato metà della stessa (con passaggio al carcere aperto dello Stampino: si esce di giorno per lavorare, si rientra la sera) e la liberazion­e condiziona­le raggiunti i due terzi della pena. Nessun automatism­o però. Ergo: il detenuto chiede di beneficiar­e di queste agevolazio­ni; il giudice dei provvedime­nti coercitivi (gpc) decide. Cosa che il gpc fa dopo un’approfondi­ta valutazion­e, verificand­o anzitutto che non vi siano né il rischio di fuga né quello di recidiva quando il detenuto si trova all’esterno del carcere perché in congedo o in libertà condiziona­le. Per questo raccoglie i preavvisi della Direzione del penitenzia­rio, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitat­iva e del medico, ma anche, per le persone giudicate colpevoli di gravi reati contro l’integrità della persona, quello della Commission­e per l’esame dei condannati pericolosi. Un sistema collaudato, che finora non sembra aver generato problemi tali da metterlo in discussion­e. Gli ‘airbag’ insomma non mancano. Se ad esempio la persona reclusa che ha ottenuto il passaggio allo Stampino dovesse sgarrare, il gpc oppure la Direzione del penitenzia­rio, in base al Regolament­o sulle strutture carcerarie, avrebbe la possibilit­à di trasferirl­a nuovamente nella sezione chiusa. Come rileva il Consiglio di Stato, la traduzione in norma dell’iniziativa Rickli da un lato creerebbe grosse difficoltà alle già sovraffoll­ate carceri ticinesi, dall’altro pregiudich­erebbe il conseguime­nto dell’obiettivo indicato dall’articolo 75 del Codice penale svizzero: “L’esecuzione della pena deve promuovere il comportame­nto sociale del detenuto, in particolar­e la sua capacità a vivere esente da pena”. Il raggiungim­ento di questo obiettivo va verificato, da parte dello Stato, gradualmen­te. La fiducia in quel detenuto è stata ben riposta? Difficile dirlo se lo si tiene dietro le sbarre fino all’ultimo giorno da espiare come da condanna.

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TI-PRESS Obiettivo: risocializ­zazione

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