Congedo, semiprigionia e liberazione condizionale: nessun automatismo
Congedi, semiprigionia, liberazione condizionale. Oggi in Ticino la ‘gestione’ del regime progressivo della pena, finalizzato alla risocializzazione del detenuto, è affidata all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Un regime che prevede il primo congedo dopo aver scontato un terzo della pena, la semiprigionia dopo aver espiato metà della stessa (con passaggio al carcere aperto dello Stampino: si esce di giorno per lavorare, si rientra la sera) e la liberazione condizionale raggiunti i due terzi della pena. Nessun automatismo però. Ergo: il detenuto chiede di beneficiare di queste agevolazioni; il giudice dei provvedimenti coercitivi (gpc) decide. Cosa che il gpc fa dopo un’approfondita valutazione, verificando anzitutto che non vi siano né il rischio di fuga né quello di recidiva quando il detenuto si trova all’esterno del carcere perché in congedo o in libertà condizionale. Per questo raccoglie i preavvisi della Direzione del penitenziario, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e del medico, ma anche, per le persone giudicate colpevoli di gravi reati contro l’integrità della persona, quello della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Un sistema collaudato, che finora non sembra aver generato problemi tali da metterlo in discussione. Gli ‘airbag’ insomma non mancano. Se ad esempio la persona reclusa che ha ottenuto il passaggio allo Stampino dovesse sgarrare, il gpc oppure la Direzione del penitenziario, in base al Regolamento sulle strutture carcerarie, avrebbe la possibilità di trasferirla nuovamente nella sezione chiusa. Come rileva il Consiglio di Stato, la traduzione in norma dell’iniziativa Rickli da un lato creerebbe grosse difficoltà alle già sovraffollate carceri ticinesi, dall’altro pregiudicherebbe il conseguimento dell’obiettivo indicato dall’articolo 75 del Codice penale svizzero: “L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena”. Il raggiungimento di questo obiettivo va verificato, da parte dello Stato, gradualmente. La fiducia in quel detenuto è stata ben riposta? Difficile dirlo se lo si tiene dietro le sbarre fino all’ultimo giorno da espiare come da condanna.