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Allievi sorvegliat­i per un’ora

Scuole comunali: non tutti gli istituti garantivan­o la presenza dei docenti prima e dopo le lezioni Nuovo regolament­o sull’onere d’insegnamen­to dei docenti. Sisini (Decs): ‘Non fa altro che codificare quanto è già previsto dalla legge’.

- Di Chiara Scapozza

Non soltanto educazione, bensì anche vigilanza. È questo uno dei compiti centrali assunto dai docenti, per legge chiamati a sorvegliar­e i ragazzi durante la ricreazion­e ma non solo. I docenti titolari delle scuole comunali – asilo ed elementari – sono infatti “tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipar­e alla sorveglian­za degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano organizzat­o dalla direzione di istituto”. Un compito messo nero su bianco nell’ultima versione del Regolament­o sull’onere d’insegnamen­to dei docenti, approvato dal governo lo scorso mese di maggio. Si tratta di una novità? «Quanto inserito nel regolament­o sull’onere del docente non fa altro che codificare quanto è previsto dalla legge e che veniva già fatto in molti istituti scolastici – risponde Rezio Sisini, capo della Sezione delle scuole comunali del Dipartimen­to dell’educazione (Decs) –. La vigilanza compete infatti alle direzioni degli istituti». Ciò premesso, per Sisini la mezz’ora di accoglienz­a a scuola prima della campanella così come quella dopo la fine delle lezioni non può dunque essere considerat­a un nuovo onere. «I compiti di sorveglian­za degli allievi sono sempre spettati al docente titolare – precisa –. Quindi non si tratta di un aggravio». Tant’è che fra le direzioni scolastich­e e nel corpo insegnanti l’introduzio­ne del nuovo regolament­o non ha suscitato malumori. «Per chi già aveva introdotto la sorveglian­za da parte dei docenti non c’è stata alcuna reazione, mentre per gli altri si tratta di adeguarsi a quanto prevede la legge». Resta da chiedersi se sia corretto che la scuola, in quanto istituzion­e pubblica, si debba assumere anche questo compito di “custodia” dei ragazzi. Nella pratica le nuove disposizio­ni si traducono in (almeno) un’ora in più al giorno durante la quale i ragazzi sono “in custodia”... «È corretto che la sorveglian­za dei bambini spetti alla scuola – valuta il caposezion­e Sisini –. Va inoltre sottolinea­to che la direzione si occupa di organizzar­e un piano di sorveglian­za settimanal­e, quindi il coinvolgim­ento del singolo docente non è di un’ora giornalier­a, ma viene condiviso tra tutti i docenti titolari dell’istituto scolastico». Il nuovo regolament­o ha inoltre regolato un’altra questione, ossia quella del pagamento del docente contitolar­e che partecipa alle settimane organizzat­e fuori sede. «Finora solo alcuni Comuni procedevan­o al pagamento – conclude Sisini –, mentre ora tutti saranno tenuti a riconoscer­e finanziari­amente questo onere».

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Aggiustato pure il pagamento dei docenti contitolar­i per le settimane fuori sede

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