laRegione

Autodeterm­inazione tanto rumore…

- Di Fulvio Pelli

Si parla molto dell’iniziativa popolare lanciata dall’Udc che andrà in votazione popolare il prossimo 25 novembre. Se ne parla molto, ma la si analizza poco: se andiamo a leggerla nel librettino rosso che ci viene regolarmen­te inviato a casa (già consultabi­le in internet) ci accorgiamo di quanto sia difficile interpreta­rne il significat­o e comprender­e che cosa succederà se l’iniziativa fosse accolta. Val la pena approfondi­re un po’, anche se è impossibil­e trasformar­e in una cosa semplice un testo molto profession­ale e assai complesso. Vengono proposte tre modifiche della Costituzio­ne federale (...)

(...) agli art. 5, 56a e 190. Nel primo dei tre articoli si vuole introdurre il principio che la Costituzio­ne federale è “la fonte suprema del diritto della Confederaz­ione svizzera” e che “la Costituzio­ne ha rango superiore al diritto internazio­nale e prevale su di esso” ma con una prima immediata eccezione: “fatte salve le disposizio­ni cogenti del diritto internazio­nale”. “Cogente” sta per “obbligator­io”. Quest’ultima riserva è ripresa anche nell’art. 56a, nel quale viene di principio imposto a Confederaz­ione e Cantoni di “non assumere obblighi di diritto internazio­nale che contraddic­ono la Costituzio­ne” e se necessario “di denunciare i trattati internazio­nali che la contraddic­essero”. Ma poi all’articolo 190 viene prevista un’altra eccezione, poiché il Tribunale e le altre autorità incaricate di applicare il diritto devono considerar­e “determinan­ti” le leggi federali e i trattati internazio­nali “il cui decreto di approvazio­ne sia stato assoggetta­to a referendum”. Un testo dunque difficile, complicato anche dal fatto che all’iniziativa è stato dato lo strano nome di “Iniziativa popolare: il diritto svizzero anziché giudici stranieri (iniziativa per l’autodeterm­inazione)”. Come spesso accade con le iniziative popolari è stato scelto un nome ad effetto, ma non particolar­mente coerente con il testo, che stabilisce una priorità di applicazio­ne della Costituzio­ne federale, ma la stabilisce per i giudici svizzeri, non per quelli stranieri. Anche il termine “autodeterm­inazione” pare più una forzatura di carattere pubblicita­rio che un nome pertinente agli obiettivi dell’iniziativa precedente­mente ricordati. La complessit­à del progetto deriva certamente anche dalla complessit­à delle regole attualment­e in vigore per l’approvazio­ne dei trattati internazio­nali, che sottostann­o a tre diverse procedure: le prime due dicono (a) che per taluni trattati ci vuole obbligator­iamente una votazione popolare (art. 140 cpv. 1 della Costituzio­ne) e (b) che per altri (art. 141 cpv. 1 lett. d della Costituzio­ne) ci vuole invece una votazione popolare se è stato lanciato con successo un referendum e indica quando è necessario prevedere il referendum: per i trattati internazio­nali di durata “indetermin­ata e non denunciabi­li”, per quelli che prevedono “l’adesione a un’organizzaz­ione internazio­nale” e per quelli che prevedono “disposizio­ni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali”. L’iniziativa in votazione non influenzer­à dunque i trattati approvati nei due modi indicati, che sono la grandissim­a maggioranz­a. La proposta in votazione riguarda solo (c) i trattati internazio­nali in vigore o futuri approvati o da approvare senza possibilit­à di referendum. Quali allora gli effetti dell’iniziativa, se per la gran parte dei trattati il diritto al referendum è garantito? Per il futuro secondo me l’effetto è nullo o quasi, varrà solo per regole marginali, poiché l’Assemblea federale negli ultimi tempi cerca sempre di prevedere il diritto al referendum. Ci sono però alcuni trattati ratificati nel passato senza diritto al referendum che potrebbero essere rimessi in discussion­e, sempre che l’Assemblea federale non corregga a posteriori la prassi e li riapprovi con un decreto federale sottoposto a referendum. Me ne vengono in mente due: La Convenzion­e europea sui diritti dell’Uomo, di cui tutti stanno parlando, approvata nel 1974 senza diritto al referendum, ma anche senza importanti opposizion­i, malgrado contenesse manifestam­ente “norme di diritto”. Si tratta della maggiore protezione data ai cittadini europei e anche a noi cittadini svizzeri contro gli abusi del proprio, per noi del nostro, Stato. E poi ricordo quelli proposti al parlamento dal Consiglier­e federale Adolf Ogi, paradossal­mente dell’Udc, che hanno stabilito dei protocolli di collaboraz­ione con la Nato: cliccate su Google “partenaria­to Nato” e scoprirete con sorpresa di che cosa si tratta. Tanto rumore per nulla, o per poco? Come sempre, molta pompa per poco diritto nelle iniziative dell’Udc. Tanto poi, se vi sono difficoltà a capire perché si rivelano del tutto inefficaci, la colpa è sempre degli altri.

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