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Lavoro ridotto solo se a tempo indetermin­ato

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Lucerna – Una lavoratric­e frontalier­a italiana (occupata in Ticino) non ha diritto all’indennità di disoccupaz­ione in Svizzera dopo che il suo lavoro a tempo pieno limitato alla stagione estiva è stato sostituito da un lavoro invernale a tempo parziale. Lo ha deciso il Tribunale federale respingend­o un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia. La vertenza rientra nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazio­ne delle persone e nella sentenza il tribunale dichiara che il lavoro a orario ridotto viene riconosciu­to se una persona assicurata, pur non lavorando per un determinat­o periodo, continua ad essere impiegata presso un’azienda e può ritornare alla sua attività profession­ale in qualsiasi momento. Nel caso specifico, la lavoratric­e italiana ha sì operato senza interruzio­ni per lo stesso datore di lavoro, ma solo con contratti a tempo determinat­o. Quando la donna – poco prima che giungesse a scadenza il suo contratto limitato alla stagione estiva – si è iscritta all’assicurazi­one contro la disoccupaz­ione in Svizzera, non era ancora chiaro se sarebbe potuta tornare a esercitare la sua attività presso la stessa impresa. La donna è stata quindi considerat­a totalmente disoccupat­a e di conseguenz­a soggetta all’ordinament­o giuridico dell’Italia, suo Paese d’origine.

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