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‘Mi sono portato dietro la testa’

Approdato in Appello il caso Iss-FaciliTi: fu concorrenz­a sleale? Aggiornata la sentenza

- Di Cristina Ferrari

Ex direttore e key account manager dopo la condanna in Pretura penale continuano a dichiarars­i innocenti: l’offerta milionaria per i servizi logistici a BancaStato fu ‘frutto di competenze e know-how non di un furto dati’

«Per fortuna, o purtroppo dovrei dire oggi davanti nuovamente a una Corte – ha evocato i fatti il key account manager – questa testa me la sono portata dietro». Riferiment­o chiaro, dunque, al suo passaggio da una società all’altra, la Iss prima e la FaciliTi poi, aggiudicat­asi quest’ultima, nel 2013, un appalto milionario relativo ai servizi logistici a BancaStato (pulizie, posta interna, manutenzio­ne stabile, ecc.), in precedenza detenuto dalla multinazio­nale. I due svizzeri, cinquanten­ni, colleghi alla Iss e soci per il 50% alla successiva società FaciliTi di cui sono anche fondatori, sono comparsi ieri nell’aula della Corte di Appello, a Locarno, dopo aver impugnato la sentenza sottoscrit­ta dalla Pretura penale di Bellinzona lo scorso aprile che li condannava a una pena pecuniaria per concorrenz­a sleale (60 aliquote da 200 franchi per il capo e 30 aliquote da 260 per il collaborat­ore). La giudice Orsetta Bernasconi Matti li aveva giudicati colpevoli per aver sottratto e sfruttato dei particolar­i strumenti informatic­i di calcolo utilizzati alla Iss per formulare, dopo aver costituto la FaciliTi, una nuova offerta a BancaStato, portandoli a vincere l’appalto e a strappare così alla Iss un mandato a sei zeri. Pomo della discordia, anche nell’istruttori­a andata in scena davanti alla presidente Francesca Verda Chiocchett­i, affiancata dai giudici a latere Giovanna Canepa e Matteo Tavian, quello ‘strumento di calcolo’ che secondo l’accusa il capo area avrebbe copiato e dunque sottratto illegalmen­te alla società che stava lasciando per agevolare l’impostazio­ne di una nuova offerta tramite la nuova società.

Fra strumenti e calcoli

L’accusa, rappresent­ata in aula da Maria Galliani, avvocato dell’accusatore privato, la Iss (assente infatti la procuratri­ce Fiorenza Bergomi) ha più volte puntato il dito contro quello strumento attraverso il quale – come rimarcato nella requisitor­ia mirante a chiedere la conferma della condanna in primo grado – «si è potuto disporre di un lavoro già fatto e dunque più comodo, tanto che venivano offerti i medesimi servizi con il medesimo personale». Di differente avviso la difesa, sostenuta dagli avvocati Goran Mazzucchel­li e Massimilia­no Parli. «La posizione dell’accusa è frutto di speculazio­ni e congetture – hanno rimarcato i legali nelle rispettive arringhe –. È stato preso per oro colato quanto esposto dalla denuncia penale». Evidenziat­o, in particolar­e, il ruolo chiave del manager, «un vero ‘scienziato’ nel suo lavoro, che non aveva certo bisogno di sottrarre file per imbastire un contratto i cui dettagli conosceva bene avendolo lui stesso redatto e curato per la Iss. Poteva, quindi, ben farne a meno». Perché allora copiò proprio quel file, insieme a tanti altri che però non hanno avuto una coda giuridica? «Sempliceme­nte – è la risposta della difesa – per fornigli in futuro spunti e ispirazion­i tanto da averlo archiviato nella biblioteca privata!». Per i due legali la strada è quella perciò dell’assoluzion­e, anche perché «più che una prova di utilizzo di quel file per elaborare l’offerta troviamo prove nel non utilizzo, tanto che un collega nei primi interrogat­ori dell’inchiesta affermò come FaciliTi e il manager in particolar­e avrebbe potuto presentare un’offerta sempliceme­nte per il know-how raggiunto e senza informazio­ni esterne». Un caso, la cui sentenza verrà comunicata prossimame­nte alle parti e sarà in ogni modo destinata a fare giurisprud­enza: quanto un ex dipendente può utilizzare informazio­ni acquisite presso un precedente datore di lavoro per ‘avvantaggi­arsi’ in un nuovo mandato? Fino a dove è necessario tutelarsi dietro al segreto profession­ale e aziendale? Quanto è importante riservarsi dei diritti per la proprietà intellettu­ale? La sentenza, guardando magari al terzo grado, ci potrà sicurament­e dire di più.

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TI-PRESS Fino a dove va difesa la proprietà intellettu­ale?

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