Sentieri di plastica
Di plastica sono fatti utensili, strumenti e oggetti vari, generalmente scadenti o di poco pregio. La caratteristica del materiale ha sempre svilito la qualità e il valore degli articoli offerti su un nostro mercato di tradizione artigianale che generalmente li rifiuta. La passerella, così chiamata da promotori con poca dimestichezza di dizionari, che da Ascona dovrebbe portare gli “escursionisti” alle Isole di Brissago, sarà edificata impiegando decine di tonnellate di plastica, importate, via lago, dall’Italia. Mal si addiceva all’opera, già per scaramanzia, il termine più appropriato di ponte. Avrebbe rievocato la poca fortuna che ebbe il progetto del ponte galleggiante presentato, il secolo scorso, in sostituzione della galleria Mappo-Morettina. S’intendeva allora collegare il Gambarogno al Delta della Maggia con cassoni galleggianti di calcestruzzo. L’ammollo della plastica nel Lago Maggiore, previsto per la costruzione del ponte che da Ascona porta alle Isole di Brissago, proprio nel momento in cui nell’acqua sono sempre più presenti quantità preoccupanti di microplastiche, avrà inizio a Intra, con il varo e il trasporto lacuale del materiale e durerà cinque anni. Evidentemente, prevedendo un così lungo periodo, si è tenuto conto più d’assicurare agli investitori l’ammortamento del capitale collocato nel manufatto che del pericolo di contaminazione dell’acqua dovuta all’usura del materiale. Sebbene le concentrazioni misurate non rappresentino una minaccia diretta per l’ambiente e per la qualità delle acque, la presenza di queste particelle di plastica nei laghi e nei corsi d’acqua non è desiderata e, secondo una recente circolare dell’Ufficio federale dell’ambiente, tocca il divieto d’inquinamento sancito nella legislazione vigente sulla protezione delle acque. L’edificazione del ponte sul Verbano, a mio modesto parere, oltre al problema della protezione dell’acqua e del paesaggio, presenta due criticità: la prima riguarda il diritto e la sua applicazione e la seconda la cultura, i suoi concetti preminenti e la sua diffusione sulle rive del Lago Maggiore.
Il Diritto
L’articolo 39 della Legge federale sulla protezione delle acque vieta esplicitamente l’inserimento di sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l’acqua. L’art. 41 della relativa Ordinanza d’applicazione stabilisce puntigliosamente (...) Segue a pagina 22