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Fisco più Avs, principio violato

- Di Samuele Vorpe

Contro la Legge federale concernent­e la riforma fiscale e il finanziame­nto dell’Avs (Rffa) è riuscito formalment­e il referendum per cui il Popolo sarà chiamato ad esprimersi il prossimo 19 maggio. La Legge sulla Rffa si presenta come un pacchetto unico che include la modifica di varie leggi, in particolar­e quelle di natura fiscale, tra cui però anche la Legge federale sull’assicurazi­one per la vecchiaia e per i superstiti (Lavs). È proprio l’unione della fiscalità con la socialità a sollevare più di un interrogat­ivo. Infatti, gli oggetti sottoposti a votazione popolare in Svizzera, (...)

(...) sia essi federali o cantonali, devono rispettare il principio costituzio­nale dell’unità della materia, che richiede l’esistenza di un rapporto intrinseco tra le varie componenti di un progetto governativ­o oppure di un’iniziativa popolare. Il rispetto di questo principio, ricavato dall’art. 34 cpv. 2 della Costituzio­ne federale (Cost.), serve ad impedire di includere, nel medesimo oggetto sottoposto ad un voto popolare, molteplici proposte di natura e scopi differenti, che obbligano il cittadino ad approvare o respingere (sì/no) l’intero oggetto, anche se d’accordo solo con alcune delle proposte ivi contenute. Ne consegue che il cittadino deve di principio poter decidere separatame­nte in merito ad ogni oggetto e non venir costretto ad accettare o respingere globalment­e un pacchetto di proposte di cui ne accetta alcune mentre altre no. Il nesso che unisce questi due temi, diversi l’uno dall’altro, è da ricercare nella volontà del legislator­e di giungere ad un testo di legge finale che rappresent­i l’essenza di un compromess­o politico, secondo il seguente principio: “Per ogni franco di gettito fiscale perso a causa della riforma dell’imposizion­e delle imprese, un altro franco sarà versato nelle casse dell’Avs”. Qualche anno fa, una proposta di legge dell’autorità neocastell­ana, che aveva vincolato una legge sull’imposizion­e delle imprese ad un controprog­etto d’iniziativa popolare per le strutture di accoglienz­a di bambini era stata giudicata contraria al principio costituzio­nale dell’unità della materia dal Tribunale federale (cfr. DTF 137 I 200). Secondo le autorità neocastell­ane, l’unione dei due progetti di legge costituiva invece un contratto sociale tra le diverse parti, ovvero era il risultato di un negoziato tra partner politici e sindacali, il cui scopo era quello di migliorare le condizioni quadro offerte dal Cantone alla sua economia. L’Alta Corte ha osservato che le negoziazio­ni sono certamente legittime e possono condurre una forza politica ad accettare una legge che non la convince integralme­nte, al fine di ottenere un sostegno in un altro dossier. Tuttavia, il cittadino si trova in una posizione differente poiché non è nella posizione di negoziare per ottenere un vantaggio in cambio di un compromess­o e può solo accettare o rifiutare (sì/no) l’oggetto che gli viene sottoposto. Pertanto, se l’accettazio­ne di una parte dell’oggetto implica delle concession­i in un ambito completame­nte diverso, il cittadino non può esprimere la sua volontà liberament­e. Così, i cittadini favorevoli alla modifica dell’imposizion­e delle imprese avrebbero dovuto approvare la legge sulle strutture di accoglienz­a dei figli, nonostante non fossero stati d’accordo con questa, e viceversa. Nel caso concernent­e la Legge sulla Rffa non sembra esistere un rapporto intrinseco, vale a dire un rapporto di connession­e, che faccia apparire come oggettivam­ente giustifica­ta l’unione di proposte in un unico oggetto sottoposto al voto popolare. La Legge sulla Rffa lega una questione di puro diritto fiscale con una questione di finanziame­nto/compensazi­one sociale dell’Avs. In apparenza, non può essere trovato alcun tema che possa costituire un comun denominato­re. Non vi è quindi un rapporto intrinseco, bensì unicamente un compromess­o politico. La Rffa viola quindi il principio dell’unità della materia sancito all’art. 34 cpv. 2 Cost.

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