Per il fisco le criptovalute sono monete estere
Nell’ultimo anno il fenomeno delle criptovalute sembra essersi cristallizzato. Queste nuove forme di pagamento sono entrate a far parte delle attività quotidiane di imprese e persone, incuriosendo molti addetti ai lavori e aprendo degli interrogativi sul relativo trattamento fiscale sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche. Il Centro di competenze tributarie della Supsi ha tentato ieri di fare il punto su questi aspetti con esperti del settore, tra cui Giordano Macchi, vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. Non essendoci norme specifiche in materia, alla fine dello scorso febbraio la Divisione delle contribuzioni ha reso nota la prassi adottata sul trattamento fiscale delle criptovalute. In particolare a queste ultime si applicano per analogia le stesse norme in vigore per la sostanza privata del contribuente. In pratica, al pari delle valute straniere, devono figurare come elementi della sostanza mobiliare nella rubrica ‘Elenco dei titoli di altri collocamenti di capitale’ (modulo 2) o, in subordine, nella rubrica ‘Numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi (modulo 1). Per il Bitcoin, il tasso di cambio è consultabile sul listino dei corsi ufficiali dell’amminstrazione federale delle contribuzioni (www.ictax.admin.ch). Per le altre criptovalute, fanno stato le conversioni espresse generalmente nelle principali valute (dollari o euro) al momento della fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, attraverso le quali si può calcolare il valore in franchi. Per quanto concerne le disponibilità in criptovalute appartamenti alla sostanza commerciale del contribuente, derivante dall’esercizio di un’attività d’impresa o indipendente, fanno stato i principi di valutazione e di presentazione dei conti. La valutazione delle stesse avviene pertanto al valore contabile. Come pezza giustificativa il contribuente è tenuto a produrre un’autocertificazione (per esempio la stampa della videata del deposito in criptovaluta). La compravendita di criptovalute è assimilabile alle transazioni di valuta tradizionali. Gli utili o le perdite (se non si configura il ‘quasi commercio di titoli’) sono, a seconda dei casi, non imponibili o non deducibili. RED