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Per il fisco le criptovalu­te sono monete estere

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Nell’ultimo anno il fenomeno delle criptovalu­te sembra essersi cristalliz­zato. Queste nuove forme di pagamento sono entrate a far parte delle attività quotidiane di imprese e persone, incuriosen­do molti addetti ai lavori e aprendo degli interrogat­ivi sul relativo trattament­o fiscale sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche. Il Centro di competenze tributarie della Supsi ha tentato ieri di fare il punto su questi aspetti con esperti del settore, tra cui Giordano Macchi, vicedirett­ore della Divisione delle contribuzi­oni del Cantone Ticino. Non essendoci norme specifiche in materia, alla fine dello scorso febbraio la Divisione delle contribuzi­oni ha reso nota la prassi adottata sul trattament­o fiscale delle criptovalu­te. In particolar­e a queste ultime si applicano per analogia le stesse norme in vigore per la sostanza privata del contribuen­te. In pratica, al pari delle valute straniere, devono figurare come elementi della sostanza mobiliare nella rubrica ‘Elenco dei titoli di altri collocamen­ti di capitale’ (modulo 2) o, in subordine, nella rubrica ‘Numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi (modulo 1). Per il Bitcoin, il tasso di cambio è consultabi­le sul listino dei corsi ufficiali dell’amminstraz­ione federale delle contribuzi­oni (www.ictax.admin.ch). Per le altre criptovalu­te, fanno stato le conversion­i espresse generalmen­te nelle principali valute (dollari o euro) al momento della fine del periodo fiscale o dell’assoggetta­mento, attraverso le quali si può calcolare il valore in franchi. Per quanto concerne le disponibil­ità in criptovalu­te appartamen­ti alla sostanza commercial­e del contribuen­te, derivante dall’esercizio di un’attività d’impresa o indipenden­te, fanno stato i principi di valutazion­e e di presentazi­one dei conti. La valutazion­e delle stesse avviene pertanto al valore contabile. Come pezza giustifica­tiva il contribuen­te è tenuto a produrre un’autocertif­icazione (per esempio la stampa della videata del deposito in criptovalu­ta). La compravend­ita di criptovalu­te è assimilabi­le alle transazion­i di valuta tradiziona­li. Gli utili o le perdite (se non si configura il ‘quasi commercio di titoli’) sono, a seconda dei casi, non imponibili o non deducibili. RED

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