Referendum fallito, le scadenze della riforma fiscale
Il referendum contro le misure cantonali di attuazione della Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’Avs (Rffa) è fallito, non essendo stato raggiunto il numero necessario di firme per portare i ticinesi alle urne. Scattano pertanto le disposizioni decise a suo tempo dal Consiglio di Stato e dalla maggioranza del parlamento, con le seguenti tempistiche, indicate dal governo.
Al 1° gennaio di quest’anno sono quindi entrati in vigore l’abolizione degli statuti fiscali speciali cantonali e l’introduzione della norma transitoria per il trattamento delle riserve occulte (valida sino a fine 2024); la riduzione dell’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile delle società di capitali e cooperative dal 9 all’8%; la riduzione del coefficiente d’imposta cantonale dal 100 al 97%; l’introduzione di un nuovo contributo cantonale a favore dei Comuni per un importo annuo di 13,5 milioni di franchi; l’introduzione dei nuovi strumenti fiscali a favore dell’innovazione (patent box, deduzione maggiorata del 50% per le attività di ricerca e sviluppo e relativi sgravi ai fini dell’imposta sul capitale e sulla sostanza); l’allineamento alla Legge federale sull’imposta federale diretta (Lifd) dell’imposizione degli utili di liquidazione; l’esenzione dall’imposta di bollo per le società che esercitano un’attività commerciale “principalmente rivolta all’estero e solo marginalmente in Svizzera” e per le società il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni.
Per il 1° gennaio 2024, indica ancora il Consiglio di Stato, è prevista l’entrata in vigore della riduzione del coefficiente d’imposta cantonale dal 97 al 96% (soggetta a decisione del Gran Consiglio). Per il 1° gennaio 2025 è prevista l’entrata in vigore della riduzione dell’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile delle società di capitali e cooperative dall’8 al 5,5%; dell’aumento della percentuale di computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale delle persone giuridiche dall’attuale 10% al 16%; dell’introduzione della possibilità per i Comuni di differenziare, entro determinati parametri, il prelievo fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche (moltiplicatore comunale differenziato).