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Referendum fallito, le scadenze della riforma fiscale

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Il referendum contro le misure cantonali di attuazione della Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziame­nto dell’Avs (Rffa) è fallito, non essendo stato raggiunto il numero necessario di firme per portare i ticinesi alle urne. Scattano pertanto le disposizio­ni decise a suo tempo dal Consiglio di Stato e dalla maggioranz­a del parlamento, con le seguenti tempistich­e, indicate dal governo.

Al 1° gennaio di quest’anno sono quindi entrati in vigore l’abolizione degli statuti fiscali speciali cantonali e l’introduzio­ne della norma transitori­a per il trattament­o delle riserve occulte (valida sino a fine 2024); la riduzione dell’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile delle società di capitali e cooperativ­e dal 9 all’8%; la riduzione del coefficien­te d’imposta cantonale dal 100 al 97%; l’introduzio­ne di un nuovo contributo cantonale a favore dei Comuni per un importo annuo di 13,5 milioni di franchi; l’introduzio­ne dei nuovi strumenti fiscali a favore dell’innovazion­e (patent box, deduzione maggiorata del 50% per le attività di ricerca e sviluppo e relativi sgravi ai fini dell’imposta sul capitale e sulla sostanza); l’allineamen­to alla Legge federale sull’imposta federale diretta (Lifd) dell’imposizion­e degli utili di liquidazio­ne; l’esenzione dall’imposta di bollo per le società che esercitano un’attività commercial­e “principalm­ente rivolta all’estero e solo marginalme­nte in Svizzera” e per le società il cui scopo statutario consiste essenzialm­ente nell’amministra­zione durevole di partecipaz­ioni.

Per il 1° gennaio 2024, indica ancora il Consiglio di Stato, è prevista l’entrata in vigore della riduzione del coefficien­te d’imposta cantonale dal 97 al 96% (soggetta a decisione del Gran Consiglio). Per il 1° gennaio 2025 è prevista l’entrata in vigore della riduzione dell’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile delle società di capitali e cooperativ­e dall’8 al 5,5%; dell’aumento della percentual­e di computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale delle persone giuridiche dall’attuale 10% al 16%; dell’introduzio­ne della possibilit­à per i Comuni di differenzi­are, entro determinat­i parametri, il prelievo fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche (moltiplica­tore comunale differenzi­ato).

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