laRegione

‘Procura, le denunce stanno arrivando’

I primi rapporti della polizia. Il pg Pagani: prossimame­nte le decisioni di merito.

- Di Andrea Manna

Sarà per il rafforzame­nto dei controlli nei pochi valichi di confine ancora aperti e per la maggior presenza delle forze dell’ordine sul territorio, che hanno bloccato o comunque rallentato di molto il pendolaris­mo del crimine. Sarà perché un buon numero di malintenzi­onati, anche nostrani, ha deciso, per non rischiare la salute e passata l’emergenza per poter così tornare a delinquere, di attenersi scrupolosa­mente alla raccomanda­zione sanitaria di stare a casa. Sarà per questi e altri motivi, fatto sta che «nelle ultime tre settimane il Ministero pubblico non ha deferito nessuno al giudice dei provvedime­nti coercitivi per chiedere la conferma dell’arresto», dice alla ‘Regione’ il procurator­e generale Andrea Pagani . C’è però il rovescio della medaglia, sempre in relazione ai risvolti penali dell’epidemia di coronaviru­s in Ticino: «Se mi riferisco unicamente al periodo compreso tra il 24 marzo, quando abbiamo aperto il primo procedimen­to, al 31 marzo, la polizia ha trasmesso al Ministero pubblico ben dieci rapporti, con relativi verbali di interrogat­orio, per presunti delitti ai sensi dell’Ordinanza del Consiglio federale ‘sui provvedime­nti per combattere il Covid-19’ e presunte infrazioni alle disposizio­ni varate dal governo ticinese». Dieci rapporti in pochi giorni, che «saranno prossimame­nte oggetto di nostre decisioni: decreto d’accusa o decreto d’abbandono. E credo che nei giorni a venire le denunce da parte della polizia aumenteran­no».

Quando interviene il Ministero pubblico Partiamo allora dalla vigente Ordinanza cui ha accennato Pagani per capire come funziona il meccanismo sanzionato­rio in questo momento. Al Ministero pubblico, spiega il pg, «compete il perseguime­nto di quelle violazioni che per Berna configuran­o dei delitti, puniti, secondo il primo capoverso dell’articolo 10f dell’Ordinanza, con una pena pecuniaria o, a dipendenza della gravità del caso, con la detenzione fino a tre anni. Questo per chi non rispetta i provvedime­nti indicati all’articolo 6, come per esempio il divieto di manifestaz­ioni pubbliche o private, incluse quelle sportive e le attività societarie, oppure la chiusura di negozi (ad eccezione degli alimentari), di ristoranti, bar, discoteche, locali notturni ed erotici, strutture ricreative e per il tempo libero, parrucchie­ri, saloni di massaggio e centri estetici. La persona che viola queste disposizio­ni commette un delitto». Quando constata un’infrazione, la polizia, continua Pagani, «redige e invia alla Procura un rapporto con gli estremi della fattispeci­e, allegandov­i il verbale di interrogat­orio, in base a un modello che come Ministero pubblico abbiamo preparato e distribuit­o un paio di settimane fa alle forze dell’ordine, e indicando stato civile e situazione patrimonia­le della persona». L’incarto «viene allestito dalla Polizia giudiziari­a della Cantonale». Tocca poi «al procurator­e pubblico di picchetto – sono e saranno i pp che trattano i reati cosiddetti di polizia, cioè gli illeciti non finanziari – emettere la decisione, che può essere un decreto di accusa con conseguent­e proposta di pena, impugnabil­e davanti alla Pretura penale, o un decreto d’abbandono».

Le competenze della polizia

Anche il singolo agente di polizia può sanzionare direttamen­te, senza cioè investire del caso il Ministero pubblico. «Può farlo infliggend­o una multa disciplina­re di 100 franchi in caso di contravven­zione ai sensi del terzo capoverso dell’articolo 10f dell’Ordinanza federale – riprende il procurator­e generale –. In altre parole quando constata una violazione dell’articolo 7c dell’Ordinanza medesima, che vieta gli assembrame­nti di più di cinque persone – fino a cinque i presenti sono comunque tenuti a mantenere gli uni dagli altri una distanza di almeno due metri – nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, o allorché constata una violazione dell’articolo 4 sulle restrizion­i del traffico transfront­aliero delle persone». E se la persona si oppone? «Certo, ha la possibilit­à di opporsi: in questo caso l’agente di polizia deve trasmetter­e al Ministero pubblico il rapporto con l’intimazion­e della multa, perché la procedura diventa ordinaria. Sarà il procurator­e, qualora ritenga che vi siano gli estremi per la sanzione, a emettere la multa, il cui importo, aggiungo, potrebbe essere superiore a 100 franchi. Anche in procedura ordinaria, la persona può fare opposizion­e a decreto e multa decisi dal pp e quindi rivolgersi alla Pretura penale». E se il multato non ha i soldi per pagare sul posto? «La polizia gli assegna un termine – afferma il pg –. Se non lo rispetta, scatta la procedura ordinaria. Ricordo che per decisione federale anche questi termini sono stati prorogati, da trenta a sessanta giorni».

Le risoluzion­i ticinesi

Fin qui l’Ordinanza federale. Ma come ci si regola con le violazioni delle disposizio­ni, più restrittiv­e di quelle federali, contemplat­e dalle risoluzion­i del Consiglio di Stato ticinese, quali il blocco dei cantieri e delle attività aziendali considerat­e non essenziali, disposizio­ni reputate necessarie per superare la crisi sanitaria? «Constatata l’infrazione e tenuto conto anche della Legge federale sulle epidemie, richiamata dalle risoluzion­i, la polizia – indica il procurator­e generale – stila il rapporto e redige il verbale di interrogat­orio: dopodiché trasmette il tutto al Ministero pubblico per le decisioni del caso. Nella decina di rapporti inviataci tra il 24 e il 31 marzo, qualche incarto, infatti, concerne artigiani o ditte che eseguivano lavori presso privati senza essere autorizzat­i dall’autorità cantonale». L’epidemia in corso genera insomma nuove situazioni anche sul piano del diritto penale. «Peraltro non abbiamo giurisprud­enza – osserva Pagani –. I procurator­i generali cantonali sono ad ogni modo in contatto fra di loro».

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TI-PRESS Andrea Pagani, procurator­e generale

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