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Diritto di visita, le indicazion­i

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Come fanno i genitori separati, con questa storia della pandemia e dell’isolamento forzato? A dar loro qualche risposta ci prova con un comunicato il Consiglio di Stato. Che ricorda i provvedime­nti validi (almeno) fino al 19 aprile: “I diritti di visita dei minori collocati in istituti sono momentanea­mente sospesi e sostituiti con contatti telefonici; per i minori collocati in famiglie affidatari­e è fatto formale invito alle famiglie di sostituire i contatti di persona con contatti telefonici o videochiam­ate; ai punti di incontro è stato richiesto di accompagna­re i genitori a sperimenta­re modalità alternativ­e ai diritti di visita fisici”. Inoltre le Autorità regionali di protezione (Arp) “hanno dato istruzioni ai curatori educativi che vigilano sull’esercizio delle relazioni personali di proporre modalità alternativ­e ai diritti di visita fisici”. Mentre “per tutti gli altri casi di genitori separati, nel rispetto della libertà di ogni famiglia di organizzar­si, di tutelare il bene del minore e il suo diritto a frequentar­e entrambi i suoi genitori, non sono state date indicazion­i precise”.

Si rimanda dunque a quanto consigliat­o dalla Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (Copma): “Nella maggior parte delle situazioni, due nuclei familiari distinti che rispettano le indicazion­i sanitarie di isolamento sociale in cui vivono i genitori di un minore o di più minori sono da considerar­e come un unico nucleo diviso in due abitazioni. Il minore alterna i suoi soggiorni tra un nucleo e l’altro. Vi sono tuttavia dei casi ove il rischio di contagio o per la salute pubblica giustifica che i genitori concordino che le relazioni personali tra il genitore non affidatari­o e il minore siano mantenute in modo alternativ­o tramite videochiam­ate”. Questo, in particolar­e, qualora “in uno dei nuclei vi fosse una situazione di vulnerabil­ità al contagio (motivi di salute) da parte di un genitore o per un nonno residente nel nucleo familiare e non altrimenti collocabil­e; se per l’organizzaz­ione della famiglia o delle famiglie (per esempio famiglie ricostitui­te multiple) vi fosse un rischio di esposizion­e al contagio per il minore e di conseguenz­a per l’altro genitore o per un nonno residente nel nucleo familiare; se il genitore non affidatari­o lavora in ambito sanitario o ospedalier­o” ed è esposto al rischio di contagio; se il genitore non affidatari­o non rispetta le indicazion­i sanitarie”. In queste situazioni “è consigliat­o ai genitori di concordare una sostituzio­ne del diritto di visita fisico con contatti telefonici. Qualora i genitori non fossero disposti a trovare una soluzione comune o non fosse possibile farlo, spetta al genitore che ha motivo di fare sospendere il diritto di visita” rivolgersi all’Autorità regionale di protezione, “motivando la sua richiesta”.

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