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No al periodo d’attesa, sì agli apprendist­i

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Nuove misure a beneficio delle persone colpite dal lavoro ridotto sono state adottate ieri dal Consiglio federale. Queste sono in particolar­e l’abolizione del periodo di attesa e l’estensione dei beneficiar­i agli apprendist­i. Le nuove norme, contenute nella riveduta Ordinanza Covid-19 assicurazi­one contro la disoccupaz­ione, entrano in vigore oggi. Sono basate sulla legge Covid-19 recentemen­te adottata dal Parlamento (e contro la quale è stato promosso il referendum, ndr), ha spiegato il consiglier­e federale Guy Parmelin in conferenza stampa. Le nuove disposizio­ni si aggiungono agli aiuti per i casi di rigore e alle indennità per perdita di guadagno. L’esecutivo, ha aggiunto il presidente della Confederaz­ione, sta inoltre studiando la possibilit­à di riattivare i cosiddetti “prestiti Covid-19”. Tra le novità annunciate ieri figura la soppressio­ne, fino al 31 marzo e retroattiv­amente dal 1° settembre, del periodo di attesa per la riscossion­e delle indennità per lavoro ridotto (Ilr). La modifica retroattiv­a non richiede alcun intervento da parte dei datori di lavoro: l’assicurazi­one contro la disoccupaz­ione adeguerà i conteggi e verserà la differenza. Il periodo di attesa rappresent­a una franchigia a carico delle imprese per ogni mese di percezione del lavoro ridotto: lo scopo è ridurre le uscite dell’assicurazi­one contro la disoccupaz­ione. Da settembre vigeva un periodo di attesa di un giorno, il minimo previsto dalla legge sull’assicurazi­one contro la disoccupaz­ione. Con la sua soppressio­ne verrà facilitato il ricorso al lavoro ridotto e migliorata la liquidità delle aziende.

Altra misura adottata ieri: è stata abolita la durata massima di riscossion­e delle Ilr di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85% (retroattiv­amente dal 1° marzo 2020 e fino al 31 marzo 2021). Misure sono state prese per evitare che tale provvedime­nto abbia un impatto negativo sulle aziende una volta che non sarà più valido. Il governo ha poi deciso di estendere il diritto alle indennità per lavoro ridotto anche ai dipendenti con un contratto a tempo determinat­o. In questo modo anche gli apprendist­i delle aziende che hanno dovuto chiudere per ordine delle autorità potranno beneficiar­ne. Le indennità per gli apprendist­i vengono tuttavia concesse unicamente se le aziende continuano a garantirne la formazione. Le aziende possono richiedere tale prestazion­e per il periodo gennaio 2021-giugno 2021.

Il governo ha infine precisato le modalità che permettera­nno alle persone con redditi modesti di ottenere una Ilr maggiore per il periodo 1° dicembre 2020-31 marzo 2021, conformeme­nte a quanto deciso dal Parlamento. Concretame­nte, i lavoratori che a tempo pieno e con una perdita di guadagno totale conseguono un reddito inferiore a 3’470 franchi percepiran­no il 100% dell’ILR. Per i redditi tra 3’470 e 4’340 franchi l’indennità ammonta a 3’470 franchi, il che corrispond­e a un’Ilr tra l’80 e il 100%. Per un salario superiore l’indennità è dell’80%.

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