laRegione

Giustizia e trasparenz­a, ‘situazione da migliorare’

Mozione di Dadò e Aldi. ‘Soluzione in tempi brevi’

- di Andrea Manna

L’accesso dei cittadini alle sentenze e alle udienze va migliorato: in altre parole, occorre “migliorare l’implementa­zione del principio di pubblicità” e “valutare l’adozione di un concetto d’informazio­ne dell’intero potere giudiziari­o”. È quanto chiedono al Consiglio di Stato, con una mozione, il popolare democratic­o Fiorenzo Dadò e la leghista Sabrina Aldi. L’atto parlamenta­re rilancia dunque il tema della trasparenz­a nel settore della giustizia. Tema che, come abbiamo riferito nell’edizione di ieri, è sotto la lente anche del Dipartimen­to istituzion­i, il quale, ha annunciato di recente il suo titolare Norman Gobbi, intende affrontarl­o nell’ambito della revisione della Legge cantonale sull’organizzaz­ione giudiziari­a. Dando seguito, ha spiegato a sua volta la direttrice della Divisione giustizia Frida Andreotti, all’invito formulato dal Gran Consiglio con il rapporto commission­ale del 2015 sull’iniziativa dell’allora deputato del Plr Andrea Giudici: l’invito al governo a “elaborare basi legali che regolino in modo chiaro l’accesso a sentenze e decisioni” delle autorità giudiziari­e ticinesi. «Il problema si trascina da anni, con questa mozione sollecitia­mo il Consiglio di Stato a risolverlo in tempi brevi», dichiara Dadò alla ‘Regione’.

In Ticino, scrivono Dadò e Aldi, peraltro membri della commission­e parlamenta­re ‘Giustizia e diritti’, “sono annunciate solo le udienze in materia penale (davanti alla Pretura penale, al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e revisione penale), ma non quelle in ambito civile o amministra­tivo”. Esiste “un portale delle sentenze (http://www.sentenze.ti.ch) con più di 50’000 decisioni catalogate e non: tuttavia, la pubblicazi­one delle sentenze non è sistematic­a, ma è del tutto frammentar­ia e lasciata al libero apprezzame­nto della singola autorità giudiziari­a”. La giustizia civile, osservano ancora i due deputati, “è confinata alle sentenze del Tribunale di appello. Non c’è alcun accesso alle decisioni delle Preture (civili): si pensi al diritto del lavoro e di locazione, che spesso non giungono nemmeno al Tribunale di appello”. Tornando al sito online, questo “è aggiornato in maniera discontinu­a e non tempestiva”, annotano i mozionanti, ricordando che la pubblicazi­one “non deve essere destinata solo ai giuristi o ai profession­isti del settore”, ma pure ai cittadini comuni, e ricordando che il Tribunale penale federale, il Tribunale amministra­tivo federale e il Tribunale federale “pubblicano le loro sentenze di regola la settimana dopo che la decisione è stata intimata alle parti”.

Nonostante il principio della pubblicità delle sentenze e delle udienze sia inserito nella Costituzio­ne federale, la situazione in Ticino “è insoddisfa­cente”, rilevano i due granconsig­lieri. Un “casoscuola”, continuano, è “la richiesta di una copia anonimizza­ta della sentenza di primo grado” pronunciat­a a carico dell’ex funzionari­o del Dipartimen­to sanità e socialità, processato e condannato nel gennaio 2019 per coazione sessuale (si è ora in attesa del verdetto della Corte di appello penale). Ebbene, rammentano Dadò e Aldi, “dopo un primo tentativo andato a vuoto da parte del Consiglio di Stato, il ‘Popolo e Libertà’ (periodico del Ppd, ndr) ha dovuto attendere un anno per riuscire a ottenere quel documento, passando da ben tre tribunali”. Questo “non è normale” e “depone in sfavore di una giustizia trasparent­e”. Ed è “un peccato, a fronte della qualità delle sentenze ticinesi: infatti il tasso di successo dei ricorsi al Tribunale federale è molto basso (nel 2019: 38 ricorsi accolti/parzialmen­te accolti su 391)”.

La situazione va insomma migliorata e “per lo Stato non c’è un particolar­e costo, siccome gli strumenti già esistono”. Per le udienze, indicano i mozionanti, “basterebbe in un primo tempo pubblicare un foglio sul sito, come avviene già oggi nell’ambito penale”. Per la pubblicazi­one delle decisioni “sarebbe sufficient­e adeguare i processi interni ai singoli tribunali e provvedere, come succede nei Tribunali della Confederaz­ione, all’anonimizza­zione contempora­neamente alla preparazio­ne della sentenza originale, che poi viene inviata alle parti (la pubblicazi­one tocca solo la sentenza finale e non le decisioni in corso di procedura, salvo diversa scelta del giudice o del collegio giudicante)”.

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TI-PRESS Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi

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