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Divieto nel Codice penale Con parecchie eccezioni

Soluzione nazionale per l’iniziativa ‘anti-burqa’

- Di Stefano Guerra/Ats

Berna – Il Consiglio federale in un primo tempo pensava di mollare la patata bollente ai cantoni. Ma questi hanno puntato i piedi. E così sarà attuato nel Codice penale – ossia a livello nazionale, non cantonale – il nuovo articolo sul divieto di dissimular­e il proprio viso, ancorato nella Costituzio­ne a seguito della votazione sull’iniziativa detta ‘anti-burqa’, approvata dal popolo lo scorso 7 marzo col 51,2% dei voti. La procedura di consultazi­one avviata ieri durerà fino al prossimo 3 febbraio.

Chi dissimula il viso nei luoghi accessibil­i al pubblico (non rientrano in tale categoria, tra gli altri, i veicoli a uso privato, gli spazi virtuali come i social media, la stampa e la tv) sarà punito con una multa, sottolinea il governo in una nota. In teoria la sanzione può arrivare fino a 10mila franchi. Ma l’importo viene stabilito dai tribunali cantonali tenendo conto del principio della proporzion­alità, indica il Consiglio federale nel Rapporto esplicativ­o.

Deroga per i manifestan­ti

Il divieto di dissimular­e il viso non sarà assoluto. La modifica di legge proposta dal governo prevede delle eccezioni, segnatamen­te per motivi inerenti alla salute (esempio: la mascherina per proteggers­i dal Covid-19), alla sicurezza (caschi per motociclis­ti o sportivi), alle condizioni climatiche (il passamonta­gna sulle piste da sci) e alle usanze locali (carnevale, halloween ecc.). Inoltre, il divieto non varrà nei luoghi di culto di qualsiasi religione.

Ma vi sono due ulteriori deroghe, con le quali il Governo mira a mantenere un equilibrio tra il divieto e i diritti fondamenta­li garantiti dalla Costituzio­ne e sanciti nella giurisprud­enza recente del Tribunale federale (Tf). Sarà così possibile occultare il volto negli spazi pubblici se ciò è necessario all’esercizio della libertà di espression­e o di riunione, a condizione che non compromett­a l’ordine e la sicurezza. Le manifestaz­ioni basate su questi diritti fondamenta­li occupano un posto importante nella società democratic­a, osserva il Consiglio federale. “Per ragioni di protezione personale, i manifestan­ti possono anche avere un interesse legittimo a non mostrare il loro viso in pubblico, perché temono discrimina­zioni o svantaggi personali se si dichiarano simpatizza­nti di una certa causa”, scrive l’esecutivo. Per tenere conto di questi casi, e in ossequio al principio di proporzion­alità, il Tf ha richiesto che i disciplina­menti cantonali esistenti (in primis quello ticinese) prevedesse­ro un’eccezione in tal senso. Il Consiglio federale lo ha tenuto ben presente.

C’è poi un’ulteriore eccezione: vale per spettacoli artistici e di intratteni­mento, nonché per interventi a scopo pubblicita­rio. Il Consiglio federale evoca a titolo esemplific­ativo le “persone travestite da conigliett­o di cioccolato per un’azienda, da marmotte, mucche o stambecchi” per promuovere una regione turistica.

In Ticino, così come nel Canton San Gallo, indossare un velo integrale è già oggi proibito. In 15 Cantoni è vietato coprirsi il volto. In linea di principio, responsabi­li della regolament­azione giuridica del divieto di dissimular­e il viso sono i cantoni, e non la Confederaz­ione. La sicurezza pubblica è infatti una prerogativ­a cantonale. Tuttavia, poiché i cantoni volevano una soluzione nazionale per attuare l’iniziativa popolare, l’Ufficio federale di giustizia (Ufg) ha assunto il compito di elaborare un progetto di legge. La proposta di modifica del Codice penale potrà essere impugnata mediante referendum.

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KEYSTONE Chi non lo rispetta verrà multato

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