Divieto nel Codice penale Con parecchie eccezioni
Soluzione nazionale per l’iniziativa ‘anti-burqa’
Berna – Il Consiglio federale in un primo tempo pensava di mollare la patata bollente ai cantoni. Ma questi hanno puntato i piedi. E così sarà attuato nel Codice penale – ossia a livello nazionale, non cantonale – il nuovo articolo sul divieto di dissimulare il proprio viso, ancorato nella Costituzione a seguito della votazione sull’iniziativa detta ‘anti-burqa’, approvata dal popolo lo scorso 7 marzo col 51,2% dei voti. La procedura di consultazione avviata ieri durerà fino al prossimo 3 febbraio.
Chi dissimula il viso nei luoghi accessibili al pubblico (non rientrano in tale categoria, tra gli altri, i veicoli a uso privato, gli spazi virtuali come i social media, la stampa e la tv) sarà punito con una multa, sottolinea il governo in una nota. In teoria la sanzione può arrivare fino a 10mila franchi. Ma l’importo viene stabilito dai tribunali cantonali tenendo conto del principio della proporzionalità, indica il Consiglio federale nel Rapporto esplicativo.
Deroga per i manifestanti
Il divieto di dissimulare il viso non sarà assoluto. La modifica di legge proposta dal governo prevede delle eccezioni, segnatamente per motivi inerenti alla salute (esempio: la mascherina per proteggersi dal Covid-19), alla sicurezza (caschi per motociclisti o sportivi), alle condizioni climatiche (il passamontagna sulle piste da sci) e alle usanze locali (carnevale, halloween ecc.). Inoltre, il divieto non varrà nei luoghi di culto di qualsiasi religione.
Ma vi sono due ulteriori deroghe, con le quali il Governo mira a mantenere un equilibrio tra il divieto e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e sanciti nella giurisprudenza recente del Tribunale federale (Tf). Sarà così possibile occultare il volto negli spazi pubblici se ciò è necessario all’esercizio della libertà di espressione o di riunione, a condizione che non comprometta l’ordine e la sicurezza. Le manifestazioni basate su questi diritti fondamentali occupano un posto importante nella società democratica, osserva il Consiglio federale. “Per ragioni di protezione personale, i manifestanti possono anche avere un interesse legittimo a non mostrare il loro viso in pubblico, perché temono discriminazioni o svantaggi personali se si dichiarano simpatizzanti di una certa causa”, scrive l’esecutivo. Per tenere conto di questi casi, e in ossequio al principio di proporzionalità, il Tf ha richiesto che i disciplinamenti cantonali esistenti (in primis quello ticinese) prevedessero un’eccezione in tal senso. Il Consiglio federale lo ha tenuto ben presente.
C’è poi un’ulteriore eccezione: vale per spettacoli artistici e di intrattenimento, nonché per interventi a scopo pubblicitario. Il Consiglio federale evoca a titolo esemplificativo le “persone travestite da coniglietto di cioccolato per un’azienda, da marmotte, mucche o stambecchi” per promuovere una regione turistica.
In Ticino, così come nel Canton San Gallo, indossare un velo integrale è già oggi proibito. In 15 Cantoni è vietato coprirsi il volto. In linea di principio, responsabili della regolamentazione giuridica del divieto di dissimulare il viso sono i cantoni, e non la Confederazione. La sicurezza pubblica è infatti una prerogativa cantonale. Tuttavia, poiché i cantoni volevano una soluzione nazionale per attuare l’iniziativa popolare, l’Ufficio federale di giustizia (Ufg) ha assunto il compito di elaborare un progetto di legge. La proposta di modifica del Codice penale potrà essere impugnata mediante referendum.