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‘Misure compensati­ve, sono una nuova spesa’

Pensioni statali, il Gran Consiglio contesta le tesi del ricorso di ErreDiPi al Tf e difende la decisione di far capo al referendum finanziari­o obbligator­io

- di Andrea Manna

“La decisione di sottoporre la modifica legislativ­a alla clausola di referendab­ilità obbligator­ia risulta essere immune da critiche, pertanto il ricorso deve essere respinto”. Non ha dubbi il Gran Consiglio nel difendere e motivare – all’attenzione del Tribunale federale – il passo compiuto nella seduta dello scorso 17 ottobre: quello appunto di sottoporre al referendum finanziari­o obbligator­io (Rfo), dunque direttamen­te al voto popolare, le misure che aveva appena approvato per contenere il più possibile l’impatto della riduzione del tasso di conversion­e sulle rendite pensionist­iche degli affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, l’Ipct, che tra dipendenti del Cantone, di Comuni e di enti parapubbli­ci conta attualment­e circa diciassett­emila assicurati attivi. Cui si aggiungono diecimila beneficiar­i di rendita. Contro la decisione di far capo all’Rfo sono insorti undici membri del comitato dell’associazio­ne ErreDiPi, la Rete per la difesa delle pensioni, che, affidandos­i all’avvocato Filippo Gianoni, si sono rivolti ai giudici di Mon Repos: nel ricorso, inoltrato in novembre, si sostiene tra l’altro che nel caso in questione “siamo manifestam­ente in presenza di una spesa vincolata e, in quanto tale, sottratta al referendum finanziari­o obbligator­io”. No, è una spesa nuova, per la quale l’Rfo è applicabil­e, obietta il parlamento nella decina di pagine di osservazio­ni, firmate dal segretario generale Tiziano Veronelli e indirizzat­e al Tf, con cui contesta le tesi dei ricorrenti.

L’onere finanziari­o, scrive il Gran Consiglio, che “lo Stato deve assumersi quale conseguenz­a della modifica alla Legge sull’Ipct” – modifica con la quale la maggioranz­a del parlamento, dando seguito al messaggio governativ­o, ha introdotto le misure di compensazi­one per attenuare gli effetti sulle future pensioni dell’abbassamen­to del tasso di conversion­e – “costituisc­e inequivoca­bilmente una spesa”. Ora, il referendum finanziari­o obbligator­io “è escluso per le spese vincolate, ossia quelle che il Cantone è obbligato a effettuare, sia in virtù di una legge federale o cantonale, sia quando si tratta di attuare una decisione già approvata dal popolo”. Per la giurisprud­enza del Tribunale federale, aggiunge il Gran Consiglio, si ha una spesa vincolata “quando il suo principio e la sua portata sono fissati da una norma giuridica, quando è assolutame­nte essenziale per l’adempiment­o di un compito previsto dalla legge, o quando si deve ammettere che il popolo, adottando in precedenza il testo di base, ha anche approvato la spesa risultante”. Va da sé che “se una voce di spesa non è vincolata, è da considerar­si nuova”. Il che “avviene, da un lato, quando la spesa si riferisce a un compito che esula dal precedente campo di attività dell’amministra­zione e, dall’altro, quando deriva da una legge che conferisce all’autorità un margine di decisione relativame­nte ampio, per quanto riguarda sia il ‘se’ sia il ‘come’ dell’allocazion­e della spesa”. In altre parole, una nuova spesa “sorge ogni volta che il principio o lo scopo preciso della spesa non poteva essere previsto dai cittadini quando hanno votato la legge su cui si basa”. E ancora: “Può accadere che, anche se il principio della spesa è fissato dalla legge, motivo per cui si tratta in linea di principio di una spesa vincolata (la condizione del ‘se’), l’esistenza di una latitudine decisional­e per quanto riguarda l’allocazion­e di questa spesa comporta la sua sottoposiz­ione al referendum finanziari­o (la condizione del ‘come’)”.

I messaggi governativ­i

Nella fattispeci­e, rileva Veronelli nelle osservazio­ni al ricorso di ErreDiPi, “siamo in presenza di una nuova spesa che comporta una sua sottoposiz­ione al referendum finanziari­o obbligator­io”. Continua il segretario generale del Gran Consiglio: “Infatti, sebbene il prelievo dei contributi fosse già previsto nella Legge sull’Ipct (condizione del ‘se’), non era invece previsto in modo certo a quanto ammontasse l’onere finanziari­o per lo Stato e in che modo intendesse utilizzare la sua latitudine decisional­e il governo, vale a dire quali misure si sarebbero volute adottare (condizione del ‘come’)”. Le misure di compensazi­one proposte dal Consiglio di Stato con il messaggio 8302, accolto dal parlamento nella seduta del 17 ottobre, “regolano di fatto un nuovo contributo atto ad aumentare degli accrediti di vecchiaia quali misure di compensazi­one per la riduzione delle aliquote di conversion­e ed esplicitan­o il concetto di forchetta (tra un minimo e un massimo) sia per la percentual­e del contributo stesso, sia per il riparto del suo finanziame­nto tra datore di lavoro e dipendenti assicurati, pertanto costituisc­ono dei nuovi impegni finanziari rispetto a quanto adottato precedente­mente dal parlamento”. Come peraltro “indicato dal direttore del Dipartimen­to finanze ed economia nel corso del dibattito”, le misure “contenute nel messaggio 8302, proprio perché non costituiva­no difatti degli interventi atti a risanare i conti dell’Ipct, non erano da confonders­i con quelle previste dal messaggio 7784 del 15 gennaio 2020”, quello concernent­e il risanament­o dell’Istituto di previdenza.

Si tratta di “una nuova spesa poiché, sebbene l’impegno finanziari­o di 12,5 milioni di franchi fosse inserito sia nel Preventivo 2023 sia nel piano finanziari­o, l’importo rappresent­ava tuttavia unicamente un’intenzione del Consiglio di Stato in relazione al messaggio 7784, ma non era ancora un impegno finanziari­o vincolante. Ne consegue che, sebbene il principio della spesa (prelievo dei contributi) fosse già previsto dalla Legge sull’Ipct, perciò si tratterebb­e in linea di principio di una spesa vincolata (condizione del ‘se’), le modalità e le condizioni del prelievo di questa spesa non erano ancora possibili da prevedere stante la latitudine di giudizio di governo e parlamento in questo ambito (condizione del ‘come’)”. Governo e parlamento “hanno quindi deciso, indipenden­temente dall’esito delle discussion­i e votazioni sulle misure di risanament­o contenute nel messaggio 7784, di introdurre delle misure di compensazi­one per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversion­e”.

Il Tf ha assegnato ai ricorrenti un termine (19 gennaio) per formulare a loro volta eventuali osservazio­ni.

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TI-PRESS Il parlamento cantonale ha inoltrato le proprie osservazio­ni al Tribunale federale

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