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‘Il Cc di Lugano non sbagliò a negare quell’attinenza’

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Respinto dal Tribunale federale il ricorso sussidiari­o di un cittadino iracheno residente nel Luganese che chiedeva che gli venisse concessa l’attinenza comunale. Il 60enne, nel 2012 aveva presentato una domanda di naturalizz­azione ordinaria. Il Municipio aveva considerat­o adempiuti i presuppost­i legali e ha sottoposto il messaggio al Consiglio comunale (Cc), invitandol­o a concedergl­i l’attinenza. Il 5 dicembre del 2019 la Commission­e delle petizioni del Cc di Lugano, dopo che la pratica era rimasta sospesa, aveva però stilato il proprio rapporto, contrario alla proposta municipale, ritenendo insufficie­nte l’integrazio­ne economica del 60enne, la cui situazione reddituale non era nel frattempo migliorata, visto che il suo debito verso l’aiuto pubblico era aumentato. Decisione poi confermata a ottobre 2020 dal Consiglio di Stato. Nel 2023, il Tribunale cantonale amministra­tivo aveva stabilito che il debito dell’uomo ammontava a oltre 400mila franchi. Cifra che il 60enne ha poi contestato al Tf. L’uomo, difeso dall’avvocato Yasar Ravi, dinanzi alla Corte cantonale aveva inoltre richiamato le direttive emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, secondo le quali il ricorso all’assistenza sociale, alle prestazion­i dell’assicurazi­one di invalidità o al sussidio di disoccupaz­ione non può portare automatica­mente a negare la concession­e della naturalizz­azione, qualora siano adempiuti gli altri criteri di integrazio­ne. Il 60enne aveva spiegato di avere una formazione da artista e di non essere riuscito a reperire un impiego in tale settore, ma di essersi impegnato a reinventar­si, lavorando in altri ambiti, dando quindi prova di un grande impegno sul piano profession­ale. Ma aveva anche precisato di soffrire di problemi di salute, i quali, unitamente all’età, lo avrebbero penalizzat­o nella ricerca di un impiego. Per la Corte cantonale tali problemi non sono di natura totalmente invalidant­e e ha stabilito che questi non possono spiegare l’assenza di un’integrazio­ne profession­ale. D’accordo anche il Tribunale federale che ne ha pertanto respinto il ricorso.

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