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Sigilli posti dalla polizia, il governo non risponde

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“In entrata, lo scrivente Consiglio di Stato non può esimersi dall’osservare che le domande riguardano le competenze delle autorità e la procedura penale in generale e quindi diverse risposte si possono trovare direttamen­te consultand­o la relativa base legale. Infatti, la possibilit­à dell’apposizion­e di sigilli è prevista dall’articolo 248 del Codice di procedura penale (Cpp)”. È questo il tenore della risposta del governo cantonale all’interrogaz­ione presentata dalla deputata socialista Tessa Prati, sottoscrit­ta da Mattea David e Maurizio Canetta, in merito alla decisione presa dalla Polizia cantonale di occultare una parte degli incarti richiesti dal procurator­e generale Andrea Pagani per gli approfondi­menti dell’inchiesta penale.

Attesa la decisione del giudice

Dapprima, nella risposta, il Consiglio di Stato, alla luce dell’inchiesta penale in corso contro un collaborat­ore della Polizia cantonale, scrive che “non può esprimersi e invita i deputati a non fomentare ulteriori speculazio­ni”. Poi, il governo cantonale si limita a richiamare l’articolo 248 del Cpp: “Questa norma stabilisce che carte, registrazi­oni o altri oggetti non possono essere perquisiti o sequestrat­i in virtù della facoltà di non rispondere o non deporre del detentore o per altri motivi, in particolar­e anche se viene opposto un segreto profession­ale o d’ufficio (confronta l’articolo 170 del Cpp). Se l’autorità presenta una domanda di dissigilla­mento entro 20 giorni, nell’ambito della procedura preliminar­e, sulla stessa decide in maniera definitiva il giudice dei provvedime­nti coercitivi (gpc).”

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