laRegione

Internamen­to anche per minorenni

Solo in caso di assassinio, e se sussiste un forte rischio di recidiva. Il Consiglio nazionale segue gli Stati. La sinistra resta da sola. A vuoto l’affondo dell’Udc

- di Stefano Guerra da Palazzo federale

L’internamen­to anche nel diritto penale minorile? La questione è controvers­a. Per gli uni (Udc, Plr, Centro, Pvl) si tratta ‘sempliceme­nte’ di colmare una lacuna giuridica; per gli altri (Ps e Verdi) in gioco c’è molto di più: addirittur­a i fondamenti del sistema. Ieri al Nazionale hanno avuto la meglio i primi. Con 130 voti contro 61, la Camera del popolo ha approvato una serie di modifiche del Codice penale e del diritto penale minorile. Il Consiglio degli Stati dovrà ora tornare a occuparsi di alcune divergenze.

Il tema è «estremamen­te delicato», ha ricordato in aula Vincent Maitre (Centro/Ge) a nome della Commission­e degli affari giuridici (Cag-N). Per questo le modifiche di legge sono state formulate «in modo molto restrittiv­o». L’Udc avrebbe voluto spingersi oltre, applicando l’internamen­to non solo ai minorenni colpevoli di assassinio, ma anche a quelli che hanno commesso altri reati (omicidio intenziona­le, lesioni gravi, stupro). La proposta non è stata sostenuta da nessun altro partito. La sinistra si è battuta invano affinché il plenum non entrasse in materia. «Il sistema attuale è equilibrat­o: è focalizzat­o sulle misure terapeutic­he e ha un tasso di successo molto elevato», ha replicato Florence Brenzikofe­r (Verdi/Bl). La revisione «contraddic­e fondamenta­lmente i principi del diritto penale minorile», nel quale le misure repressive vengono in secondo piano rispetto a quelle educative. La tesi non ha fatto breccia.

Condizioni restrittiv­e

In futuro, dunque, potranno essere internate solo le persone che hanno commesso un assassinio dopo aver compiuto i 16 anni e che – una volta eseguita la sanzione inflitta in virtù del diritto penale minorile – presentano ancora un rischio di recidiva molto elevato. Se entrambe le condizioni sono soddisfatt­e, a quel punto un tribunale può ordinare l’internamen­to. Non saranno i 16enni o i 17enni a finire in prigione, bensì i giovani assassini che hanno compiuto i 18 anni d’età, al termine della sanzione comminata. Finora queste persone vengono liberate al compimento del 25esimo anno d’età. Salvo se presentano un rischio per sé stessi: in tal caso, un tribunale può ordinare un ricovero a scopo d’assistenza, che però non è stato concepito come misura di sicurezza stricto sensu. Il diritto penale minorile non prevede invece alcuna misura specifica per le persone che, compiuti i 25 anni, e dopo aver scontato la pena, non possono essere rieducate né curate, e continuano pertanto a rappresent­are un pericolo per terzi. L’internamen­to permettere­bbe di colmare questa lacuna. Dodici minori sono stati condannati per assassinio in Svizzera tra il 2010 e il 2020. La maggior parte di loro, dopo il rilascio dal carcere, non rappresent­ava più un rischio rilevante per terzi. Le situazioni in cui l’internamen­to si applichere­bbe sono dunque più che rare (quattro al massimo in 10 anni).

 ?? KEYSTONE ?? Gianini e Brenzikofe­r vedono le cose in mododivers­o
KEYSTONE Gianini e Brenzikofe­r vedono le cose in mododivers­o

Newspapers in Italian

Newspapers from Switzerland