Internamento anche per minorenni
Solo in caso di assassinio, e se sussiste un forte rischio di recidiva. Il Consiglio nazionale segue gli Stati. La sinistra resta da sola. A vuoto l’affondo dell’Udc
L’internamento anche nel diritto penale minorile? La questione è controversa. Per gli uni (Udc, Plr, Centro, Pvl) si tratta ‘semplicemente’ di colmare una lacuna giuridica; per gli altri (Ps e Verdi) in gioco c’è molto di più: addirittura i fondamenti del sistema. Ieri al Nazionale hanno avuto la meglio i primi. Con 130 voti contro 61, la Camera del popolo ha approvato una serie di modifiche del Codice penale e del diritto penale minorile. Il Consiglio degli Stati dovrà ora tornare a occuparsi di alcune divergenze.
Il tema è «estremamente delicato», ha ricordato in aula Vincent Maitre (Centro/Ge) a nome della Commissione degli affari giuridici (Cag-N). Per questo le modifiche di legge sono state formulate «in modo molto restrittivo». L’Udc avrebbe voluto spingersi oltre, applicando l’internamento non solo ai minorenni colpevoli di assassinio, ma anche a quelli che hanno commesso altri reati (omicidio intenzionale, lesioni gravi, stupro). La proposta non è stata sostenuta da nessun altro partito. La sinistra si è battuta invano affinché il plenum non entrasse in materia. «Il sistema attuale è equilibrato: è focalizzato sulle misure terapeutiche e ha un tasso di successo molto elevato», ha replicato Florence Brenzikofer (Verdi/Bl). La revisione «contraddice fondamentalmente i principi del diritto penale minorile», nel quale le misure repressive vengono in secondo piano rispetto a quelle educative. La tesi non ha fatto breccia.
Condizioni restrittive
In futuro, dunque, potranno essere internate solo le persone che hanno commesso un assassinio dopo aver compiuto i 16 anni e che – una volta eseguita la sanzione inflitta in virtù del diritto penale minorile – presentano ancora un rischio di recidiva molto elevato. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, a quel punto un tribunale può ordinare l’internamento. Non saranno i 16enni o i 17enni a finire in prigione, bensì i giovani assassini che hanno compiuto i 18 anni d’età, al termine della sanzione comminata. Finora queste persone vengono liberate al compimento del 25esimo anno d’età. Salvo se presentano un rischio per sé stessi: in tal caso, un tribunale può ordinare un ricovero a scopo d’assistenza, che però non è stato concepito come misura di sicurezza stricto sensu. Il diritto penale minorile non prevede invece alcuna misura specifica per le persone che, compiuti i 25 anni, e dopo aver scontato la pena, non possono essere rieducate né curate, e continuano pertanto a rappresentare un pericolo per terzi. L’internamento permetterebbe di colmare questa lacuna. Dodici minori sono stati condannati per assassinio in Svizzera tra il 2010 e il 2020. La maggior parte di loro, dopo il rilascio dal carcere, non rappresentava più un rischio rilevante per terzi. Le situazioni in cui l’internamento si applicherebbe sono dunque più che rare (quattro al massimo in 10 anni).