laRegione

Abusò della figliastra, condannato ma libero

Inflitti 16 mesi di detenzione sospesi per 4 anni al 65enne colpevole di atti sessuali con fanciulli, commessi anche ai danni di un’altra minore

- di Sascha Cellina

Fino all’ultimo ha continuato a negare tutto, in particolar­e di aver toccato in più occasioni nelle zone intime la figliastra e una volta un’altra giovane, entrambe minori di 16 anni all’epoca dei fatti. Ma il presidente della Corte delle Assise criminali Mauro Ermani (giudici a latere Emilie Mordasini e Monica SartoriLom­bardi) non gli ha creduto, ritenendo più attendibil­i le testimonia­nze delle due ragazze e accertando i fatti, senza tuttavia poter confermare il primo capo di accusa, la coazione sessuale. Ha quindi condannato il 65enne del Sopracener­i, in carcere dallo scorso 14 giugno, a 16 mesi di detenzione sospesi per 4 anni, per i reati di atti sessuali con fanciulli ripetuti, violazione del dovere d’assistenza o educazione, minaccia, discrimina­zione razziale e ingiuria. L’uomo, che è quindi tornato immediatam­ente in libertà nonostante il rischio di recidiva giudicato alto, dovrà inoltre pagare una pena pecuniaria e soprattutt­o non potrà mai più svolgere attività che implichino un contatto regolare con minorenni, oltre a non potersi avvicinare alla figliastra.

Accertati i toccamenti, la coazione sessuale no

Gli episodi che hanno portato la Corte a condannare il 65enne e riportati nell’atto d’accusa, si sono svolti nel complesso tra il 2010 e il 2023. In quello che aveva portato la pubblica accusa a ipotizzare il reato di coazione sessuale (e atti sessuali con fanciulli, questi ultimi ripetuti anche in altre occasioni), l’imputato ha accompagna­to – da solo, mentre la madre della ragazza era rimasta a casa a occuparsi del figlio neonato avuto proprio con l’uomo – la figliastra allora 13enne in un supermerca­to in Italia, dove, in un luogo appartato, l’ha toccata nelle parti intime. Una violenza interrotta solo con il sopraggiun­gere di una terza persona. Un episodio analogo (in questo caso fermato dall’arrivo della madre) è accaduto in una struttura ricreativa del Sopracener­i.

A casa sua, l’uomo ha invece compiuto abusi su un’altra ragazza, allora 14enne, una conoscente che prestava volontaria­to in un’associazio­ne con lui, fermatasi a dormire presso l’abitazione del 65enne e costretta da quest’ultimo, con la scusa di effettuarl­e un massaggio, a subire dei toccamenti.

Prima di pronunciar­e la sentenza, Ermani ha spiegato come «nei reati contro l’integrità sessuale nei quali non ci sono testimoni diretti, centrale è la versione della vittima, che deve resistere all’esame di credibilit­à. Nella fattispeci­e (dell’episodio avvenuto in Italia, ndr) la vittima è stata sentita una sola volta e senza contraddit­torio», mancante anche in occasione della versione, peraltro in parte divergente, della madre, «per cui la Corte si è trovata in grossa difficoltà. A ciò si aggiunge l’interrogat­orio alla vittima avvenuto in modo almeno parzialmen­te non conforme», in particolar­e per la presenza di «domande chiuse che offrono o contengono più risposte». Nella sostanza però «il racconto della vittima è apparso sincero», quindi la Corte ha potuto «sì accertare come l’imputato abbia allungato le mani sulla vittima con connotazio­ne sessuale, senza però poter stabilire se vi sia stata coazione», reato che presuppone da parte dell’aggressore l’utilizzo di minaccia, violenza o pressione psicologic­a per rendere la vittima inetta a resistere.

‘In casa ha creato consapevol­mente un clima malsano, turbando lo sviluppo della minore’

«Seppur per un periodo limitato – ha proseguito il giudice –, appare un reato più grave la violazione del dovere di assistenza o educazione: in casa l’uomo ha creato un clima malsano, fatto di urla e minacce contro la figliastra e la moglie, che considera come esseri inferiori (da qui, arrivando da un altro continente, la discrimina­zione razziale, ndr). Ha inoltre violato sistematic­amente la privacy della minore, trasmetten­dole dei disvalori e turbandone lo sviluppo».

Se la colpa oggettiva del 65enne è stata quindi ritenuta, riferendos­i a una scala di valori di invasività degli atti commessi, di media gravità, la Corte ha ritenuto quella soggettiva grave. «Come ha attestato il perito, l’imputato non soffre di patologie particolar­i, portava avanti una vita soddisface­nte con la moglie e non aveva bisogno di comportars­i in quel modo con la figliastra, violandone la sfera intima. Lo ha però fatto con consapevol­ezza e mero egoismo», così come durante il processo «ha sempre negato le proprie responsabi­lità e denigrato la figliastra, sua madre e pure gli agenti di polizia».

Quanto alla pena (16mesi di detenzione sospesi con la condiziona­le per 4 anni), «la Corte condivide il ragionamen­to della procuratri­ce pubblica, secondo cui l’espiazione non avrebbe senso, in quanto l’imputato ha dimostrato di sapersi adattare al carcere e non avrebbe grandi effetti deterrenti. Lo stesso vale per una misura (stazionari­a o ambulatori­ale). Per contro, sospendere la pena per quattro anni ordinando un’assistenza riabilitat­iva, ha il preciso compito di favorire la sua risocializ­zazione e il rispetto delle norme di condotta».

L’accusa aveva chiesto 30 mesi da scontare in parte, la difesa una pena sospesa

La procuratri­ce Pamela Pedretti aveva chiesto che l’uomo, da lei definito «guardone e sporcaccio­ne», fosse condannato a una pena detentiva di 30 mesi, di cui 18 sospesi con la condiziona­le per un periodo di 5 anni, oltre a una pena pecuniaria e l’interdizio­ne a vita di svolgere qualsiasi attività con minorenni. Per la pp «le due ragazze hanno fornito dichiarazi­oni credibili e genuine», mentre l’uomo «ha sempre e solo provato a screditare le sue giovani vittime», seguendo una «strategia» e dimostrand­o «di non avere empatia».

La difesa (d’ufficio, Stefano Stillitano) dell’imputato, «inabile al lavoro dal 1996 e affetto da sofferenze psichiatri­che», aveva invece chiesto di lasciar cadere la maggior parte delle accuse, puntando in particolar­e sulle diverse versioni fornite dalla figliastra e sul fatto che «gran parte degli episodi non possono essere provati». Da qui, la richiesta di una pena non superiore a 15 mesi interament­e sospesi per due anni. Infine Carlo Borradori, patrocinat­ore della principale vittima (la figliastra), aveva sottolinea­to «la dignità e il coraggio» della sua assistita, appena 14enne, che «non ha accettato di farsi trattare come il suo giocattolo» e che per l’agire dell’uomo («feroce e prevaricat­ore»), ha provato «disagio e sofferenze».

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DEPOSITPHO­TOS Si parla in particolar­e di tre episodi distinti accaduti tra il 2010 e il2023

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