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Due settimane per i papà anche in caso di lutto

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Il padre di un neonato nato morto o deceduto poco dopo il parto dovrebbe beneficiar­e lo stesso del congedo paternità. È quanto propone una mozione, seppur modificata, adottata ieri tacitament­e dal Consiglio degli Stati. L’atto parlamenta­re, presentato da Greta Gysin (Verdi), era già stato approvato dalla Camera del popolo.

La mozione ritorna sui banchi del Nazionale, tenuto conto delle precisazio­ni apportate dai ‘ senatori’. Per la Camera dei Cantoni, il congedo di paternità deve infatti essere accordato nella sua integralit­à se il nascituro nasce morto oppure se muore alla nascita o nei 14 giorni successivi. Inoltre, la durata del congedo di paternità deve avere inizio il giorno in cui il nascituro nasce morto o il giorno del suo decesso. I giorni del congedo di paternità che sono eventualme­nte già stati presi devono essere conteggiat­i.

Il Consiglio federale proponeva di respingere la mozione. Il congedo maternità – ha fatto notare

Elisabeth Baume-Schneider – serve alla madre non solo per accudire il suo bambino e per sviluppare il rapporto con lui, ma anche per recuperare fisicament­e dopo la gravidanza e il parto. La situazione è diversa per i padri, secondo la ‘ministra’ della Sanità: scopo precipuo del congedo di paternità è quello di consentire loro di inserirsi nella nuova situazione familiare. E i padri, comunque, possono usufruire del consueto congedo retribuito se l’evento impedisce loro di lavorare, ha detto la consiglier­a federale.

Dal 2021, i padri lavoratori hanno diritto a due settimane di congedo paternità. Nel caso di un bambino nato morto o della morte di un bambino alla nascita, il congedo non viene però concesso. Il congedo maternità è invece concesso – dalla 23esima settimana di gravidanza – anche in caso di morte del bambino. Da qui la mozione per eliminare la disparità di trattament­o. Per Gysin, la nascita di un bambino nato morto e la morte di un bambino alla nascita sono esperienze psicologic­he traumatich­e. Anche per il padre.

Nel 2022 i casi sarebbero stati 607. Le ripercussi­oni finanziari­e sul regime delle indennità per perdita di guadagno (Ipg) erano stimate a 1,3 milioni di franchi. Una somma che potrebbe essere finanziata attraverso i fondi attuali delle Ipg, ciò che renderebbe superfluo ricorrere a una fonte di finanziame­nto supplement­are.

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