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Ipct, respinto il ricorso Al voto il 9 giugno

Misure di compensazi­one, il Tribunale federale respinge le argomentaz­ioni di Erredipi: ‘La portata politica di queste decisioni giustifica la possibilit­à delle urne’

- Di Jacopo Scarinci

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di Erredipi, la rete a difesa delle pensioni dei dipendenti pubblici, contro la decisione di sottoporre a referendum finanziari­o obbligator­io le misure di compensazi­one previste come conseguenz­a della diminuzion­e del tasso di conversion­e per le pensioni dei dipendenti pubblici affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Ipct). Tasso di conversion­e che scenderà dal 6,17 al 5,25% da quest’anno e con una riduzione progressiv­a nell’arco di otto anni. Pertanto, il popolo ticinese sarà chiamato alle urne il 9 giugno per avallare o meno quanto proposto dal Consiglio di Stato e confermato dal Gran Consiglio lo scorso 17 ottobre. Si tratta, in soldoni, di 14,6 milioni per il Cantone, 3,2 per i Comuni e 4 per gli altri enti affiliati.

La questione spese vincolate e spese nuove

In 19 pagine, emesse il 12 marzo, la I Corte di diritto pubblico di Losanna smonta quindi il ricorso inoltrato da 11 aderenti a Erredipi patrocinat­i dall’avvocato Filippo Gianoni, giudicato ammissibil­e ma che deve essere respinto. Secondo i ricorrenti, la decisione del parlamento violerebbe “i principi stabiliti dalla giurisprud­enza del Tribunale federale in materia di spese vincolate e nuove”. Spese vincolate e spese nuove, una distinzion­e importante. “Tenuto conto che le misure comportano una spesa rimane da stabilire se essa sia vincolata – e in quanto tale sfuggirebb­e al referendum finanziari­o obbligator­io – o nuova – soggetta invece al Rfo”, si ricorda nel ricorso redatto dall’avvocato Gianoni.

‘Verifichia­mo solo il rispetto dei diritti di partecipaz­ione’

Tesi, questa, su cui Losanna la pensa all’opposto: “Il Tribunale federale ha ripetutame­nte stabilito che per i Cantoni non esiste una definizion­e vincolante di spesa nuova o vincolata del diritto federale. La sua portata e la sua elaborazio­ne sono quindi determinat­e, in primo luogo, dalla Costituzio­ne cantonale: qualora essa non contenga alcuna regolament­azione, vi può provvedere il legislator­e cantonale”. Legislazio­ne e prassi, però, “devono attuare tale diritto, garantito a livello costituzio­nale, in maniera ragionevol­e, ossia rispettand­one i principi essenziali, tenendo in consideraz­ione la sua funzione politica e non svuotandol­o della sua essenza”. Il referendum finanziari­o obbligator­io, si legge ancora, “è infatti un istituto del diritto cantonale e il Tribunale federale, quale Corte costituzio­nale, deve verificare soltanto il rispetto dei diritti di partecipaz­ione costituzio­nalmente garantiti ai cittadini”.

Non condivise alcune tesi

Dopo lunghe argomentaz­ioni, il Tribunale federale conclude che “il fatto di sottoporre al voto popolare la soluzione scelta dal parlamento (...) non costituisc­e una violazione dei diritti politici dei cittadini”. Dagli atti “infatti risulta che l’importo originaria­mente previsto di 12,5 milioni rappresent­ava solo un’intenzione del Consiglio di Stato, non sfociata concretame­nte in una base legale vincolante sulla quale gli aventi diritto di voto avrebbero già potuto esprimersi”. Del resto, “anche i ricorrenti ammettono che la perdita che sarebbe intervenut­a con la riduzione del tasso di conversion­e era soltanto ‘prevedibil­e’ al momento dell’adozione della Legge, ma non che fosse quantifica­bile e vincolante”. Sempre i ricorrenti “adducono poi a torto che non sussistere­bbe alcun margine di manovra per le autorità cantonali, se non quello di intervenir­e sui contributi di vecchiaia. Anche la tesi ricorsuale, secondo cui per i cittadini sarebbe indifferen­te come e con quali mezzi neutralizz­are gli effetti della riduzione dell’aliquota di conversion­e, non può essere condivisa”.

‘Ci si attiene al parere espresso dall’istanza cantonale superiore’

I giudici di Mon Repos sottolinea­no anche che pure “la portata politica di queste decisioni giustifica la possibilit­à di concedere al popolo la possibilit­à di esprimersi a riguardo. D’altra parte, neppure il Consiglio di Stato, rinunciand­o a esprimersi sul ricorso, ha criticato la clausola di referendab­ilità obbligator­ia”. Per di più, “come visto, anche qualora si dovesse essere in presenza di due interpreta­zioni ugualmente sostenibil­i, ciò che non si verifica in concreto, il Tribunale federale si atterrebbe al parere espresso dall’istanza cantonale superiore, ossia il Gran Consiglio”.

Nel caso in esame, “non vi sono motivi per scostarsi da questa prassi invalsa. Viste le specificit­à della fattispeci­e, concedere la possibilit­à al popolo di esprimersi sulla spesa in esame non viola quindi il diritto di voto dei cittadini”.

Ma il Gran Consiglio...

Però c’è un però, e il Tribunale federale lo sottolinea: “Sarebbe comunque auspicabil­e, sotto il profilo della tutela dei diritti politici, che in caso di dubbio dell’applicazio­ne futura del referendum finanziari­o obbligator­io, il Gran Consiglio indichi in grandi linee perché un atto dovrebbe essere sottoposto a questo referendum”.

Erredipi: ‘Convincere­mo i cittadini’

Ed Erredipi? Erredipi “non può che prenderne atto”, si legge in una nota diffusa alla stampa. Ma parte proprio dall’ultima argomentaz­ione di Losanna: “Il nostro comitato aveva inoltrato il ricorso anche perché il Gran Consiglio non aveva indicato le ragioni per le quali la modifica della Legge Ipct avrebbe dovuto essere sottoposta all’Rfo”. Adesso, Erredipi “si impegnerà in un lavoro di convincime­nto della popolazion­e ticinese a favore di un sostegno alle modifiche apportate alla Legge Ipct che verranno, a questo punto, sottoposte al voto popolare”.

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TI-PRESS La protesta continua, prima e dopo il referendum finanziari­oobbligato­rio

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