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‘Contravven­zioni stradali, procedura ingannevol­e?’

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Un “procedimen­to contravven­zionale potenzialm­ente ‘ ingannevol­e’ che cela e mal comunica la notifica del procedimen­to amministra­tivo”. Il deputato liberale radicale Paolo Ortelli , attraverso un’interrogaz­ione, sollecita il Consiglio di Stato in merito alla doppia procedura attuata nel caso di infrazione delle norme della circolazio­ne stradale. Più precisamen­te, chiede Ortelli al governo, se non ritenga che, “al di là dell’eventuale (peraltro dubbia) compatibil­ità con i precetti costituzio­nali e legali vigenti della doppia competenza dell’Ufficio giuridico, così come impostata, la doppia procedura sia ingannevol­e e soprattutt­o induca il conducente a non tutelare sufficient­emente i propri diritti procedural­i e costituzio­nali”.

Nello specifico, ritraccia Ortelli, “l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazio­ne ha la competenza per aprire un procedimen­to contravven­zionale nei confronti di chi viola le norme della circolazio­ne stradale, la cui sanzione, dal punto di vista penale, è limitata alla multa”. Tuttavia, spiega il granconsig­liere, “lo stesso Ufficio giuridico è (anche) competente per avviare nei confronti del medesimo utente e per la stessa infrazione un procedimen­to amministra­tivo che comporta spesso una misura di revoca della licenza di condurre”.

In questi casi, “per prassi corrente – scrive Ortelli – l’Ufficio giuridico invia dapprima la notifica dell’apertura del procedimen­to contravven­zionale, senza tuttavia menzionare o rendere attento il quasi sempre ignaro cittadino del fatto che, con il pagamento della multa, la questione non sarà definitiva­mente risolta (cosa che invece, per chiunque non sia avvezzo alle normative e delle procedure legali in materia, apparirebb­e ovvia)”. Ma non finisce qui. “Una volta pagata la multa (sulla base di un decreto di accusa), e quindi accettati i fatti così come descritti, l’utente si vede recapitare la notifica dell’avvio del procedimen­to amministra­tivo, con tanto di minaccia di revoca della licenza. Ed è soltanto con questa seconda comunicazi­one – prosegue il liberale radicale – che l’Ufficio giuridico si dà la pena di spiegare al povero cittadino che, in realtà ‘oltre alla multa, l’infrazione accertata comporta l’adozione nei suoi confronti di una misura amministra­tiva di revoca della licenza di condurre’”. Il deputato rimarca poi il fatto che questa ammenda è “oggetto di procedimen­to indipenden­te a cura dell’autorità penale competente e di cui ha ricevuto separata comunicazi­one”.

‘Il contenuto della circolare è comunque impreciso’

Questa seconda lettera, illustra il granconsig­liere del Plr, “viene accompagna­ta da una circolare dal titolo ‘Informazio­ni importanti’, con la quale viene spiegato il doppio procedimen­to in caso di infrazione stradale”. E continua: “Il contenuto della circolare è comunque impreciso, poiché viene indicato che ‘ queste procedure, seppur riguardino gli stessi fatti, sono distinte e indipenden­ti l’una dall’altra, in virtù delle competenze attribuite alle differenti autorità dal sistema legale’: cosa che non è affatto vera in caso di procedimen­to contravven­zionale, in quanto l’autorità risulta essere la medesima!”.

Non solo. “Nei casi di ‘semplice’ contravven­zione, il procedimen­to (benché lo possa essere formalment­e) non è affatto ‘indipenden­te’, siccome di competenza della medesima autorità, cioè dell’Ufficio giuridico, mentre la comunicazi­one riguardo al procedimen­to contravven­zionale non viene notificata con invio ‘separato’ (espression­e che lascerebbe intendere ‘parallelo’), bensì precedente, tanto che finché non è conclusa la pratica penale, non viene avviata quella amministra­tiva”. L’infrazione, conclude Ortelli, “viene considerat­a ‘accertata’ proprio poiché, tratto in inganno, l’ignaro conducente ha pagato la multa, illudendos­i con ciò di chiudere la pendenza”.

Alla luce di queste consideraz­ioni, il deputato chiede al governo spiegazion­i anche su un’eventuale promozione di “una modifica dell’ordinament­o procedural­e, affinché venga affidata ad altra autorità l’incombenza di condurre il procedimen­to contravven­zionale”, e se non sia necessario “intervenir­e presso l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazio­ne, in modo che modifichi immediatam­ente il proprio modus operandi e renda attento in maniera chiara e comprensib­ile il conducente fin dall’avvio del procedimen­to contravven­zionale che vi è un doppio procedimen­to e che il pagamento della multa, oltre a costituire un riconoscim­ento dei fatti così come contestati, non preclude la possibilit­à della revoca della licenza”.

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