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‘Possibile adeguare il contributo del sussidio’

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Continua a far discutere la richiesta governativ­a al Gran Consiglio di stanziare un sussidio di 1,5 milioni di franchi (1’530’000) per il “restauro globale” dello stabile amministra­tivo, a Locarno, dell’Ofima, le Officine idroelettr­iche della Maggia, “bene culturale d’interesse cantonale”. La commission­e parlamenta­re della Gestione e finanze aveva infatti chiesto un approfondi­mento ai servizi giuridici del Gran Consiglio, “vista la forza finanziari­a del proprietar­io richiedent­e (Ofima)”. Nello specifico, si legge nella risposta del consulente Roberto Di Bartolomeo, la commission­e chiedeva se fosse possibile “non entrare nel merito del contributo finanziari­o alla conservazi­one ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali (Lbc) del 13 maggio 1997 oppure se fosse possibile ridurre l’importo stabilito dal Consiglio di Stato e nell’affermativ­o in quale misura”.

Citando l’articolo 8 della Lbc, in cui è scritto che “il Cantone partecipa ai costi di manutenzio­ne regolare, di conservazi­one e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale”, Di Bartolomeo afferma che “la natura del contributo in materia di conservazi­one dei beni culturali, tenuto conto del chiaro tenore letterale delle norme, risulta essere di natura obbligator­ia”. Non solo. “Di natura obbligator­ia con limitazion­e di merito”. Tant’è, mette in luce il consulente giuridico del Gran Consiglio, che “non è possibile non entrare nel merito della sua concession­e poiché per i beni protetti d’interesse cantonale il contributo da parte del Cantone, che ne decreta la tutela, è per principio dovuto”. A tal proposito, rileva che, “sebbene l’ente pubblico non sia di principio tenuto a rifondere delle indennità espropriat­ive in caso di istituzion­e di un vincolo di protezione ai sensi della Lbc (se non alle ristrette condizioni poste dalla giurisprud­enza del Tribunale federale), lo Stato non può disinteres­sarsi delle conseguenz­e economiche che tale vincolo comporta per i proprietar­i di un bene culturale”.

Tuttavia, evidenzia Di Bartolomeo, “l’eventualit­à che non si possa non entrare in materia sulla concession­e del contributo finanziari­o alla conservazi­one non esclude che l’autorità fruisca di un certo margine di apprezzame­nto nello stabilire l’importo sussidiabi­le. Tuttavia questa latitudine di giudizio non è illimitata”. E chiarisce: “Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciu­ta, deve essere determinat­o in funzione della natura dei lavori e consideran­do obbligator­iamente l’importanza culturale del bene, l’incidenza economica della misura di protezione, la situazione economica del proprietar­io, i vantaggi conseguibi­li dal proprietar­io a seguito dei lavori e lo stato di conservazi­one e di manutenzio­ne del bene”. In tal senso, conclude Di Bartolomeo, “stante il vigente quadro legale vi sarebbe la possibilit­à per la commission­e di adeguare il contributo rispetto all’importo proposto con il messaggio governativ­o”.

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